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Sentenza — n. 16913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves negative jurisdiction conflict by affirming appellate court's execution competence after remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Milan Court of Appeal declared itself competent to hear the execution proceedings, resolving a negative jurisdictional conflict raised by the Milan Tribunal. The Tribunal argued that the appellate court lacked jurisdiction because it had previously confirmed the first-instance judgment, whereas the appellate court contended that its prior confirmation kept jurisdiction rooted in the first instance. The Court of Cassation ruled in favor of the appellate court, establishing that when a sentence is annulled and remanded, the appellate court remains the exclusive competent judge for execution regardless of any subsequent confirmations.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 2 e 3, cod. proc. pen.; In cases where a sentence is annulled with remand, the appellate court that issued the remand order retains exclusive jurisdiction over execution proceedings, even if it subsequently confirms the first-instance judgment.

Parole chiave

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negative jurisdiction conflict execution proceedings competence annulment with remand appellate court jurisdiction codice di procedura penale risoluzione del conflitto giurisdizionale limiti della competenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod.
Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod.
Art. 32 cod. proc. pen.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 665 cod. proc. pen
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 15856 del 11/02/2014, Jadid
Sez. 1 n. 29045 del 28/02/2018, Rinesi
Sez. 1 n. 5049 del 14/01/2003, P.M. in proc. Bertè
Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino
223601; Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: CORTE DI APPELLO DI MILANOcon l'ordinanza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lettebentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA Il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21.1.2025 solleva un conflitto negativo di competenza a provvedere sulla richiesta avanzata nell'interesse di Atzei Massimiliano Franco riguardante l'esecuzione della pena a lui inflitta, a seguito di pronuncia di incompetenza della Corte di appello di Milano all'udienza del 20.12.2024. La Corte di appello aveva rilevato che la sentenza dell'8.3.2024 della Corte di appello di Milano aveva confermato quella emessa in primo grado il 12.2.2020 dal Tribunale di Milano, sicché aveva ritenuto che la competenza quale giudice dell'esecuzione fosse rimasta radicata nel giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Milano.

2. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Tuttavia, come correttamente ha osservato il Procuratore generale, l'art. 665 comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. detta una regola speciale di attribuzione di competenza, che prescinde dai criteri indicati nel comma 2, sicché in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello (anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti di alcuni coimputati), giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o no confermato la sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 29045 del 28/02/2018 Rinesi Rv. 273104;

Sez. 1 n. 5049 del 14/01/2003 P.M. in proc. Bertè Rv. 223601; Sez. 1, n. 30129 del 14/05/2003, Novellino, Rv. 225048). Nel caso di specie, la Corte di cassazione con sentenza dell'11.4.2023 aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, la quale aveva poi confermato la sentenza di primo grado.

3. In applicazione di detto principio di diritto, in conclusione, la Corte di appello di Milano deve essere dichiarata competente quale giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sul conseguente ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, cui dispone trasmetter