Cassation court dismisses appeal against concurrent sentence order, upholding partial cumulative sentencing rules under Art. 78 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Raffaele Piscitelli against the Naples Court of Appeal's order regarding concurrent sentences. The appellant argued that the execution judge violated Article 78 of the Penal Code by failing to properly evaluate the cessation of the 'open contestation' period and by incorrectly including prior convictions in a new partial cumulative order. The court ruled that the execution of the first cumulative order began in 2005, meaning the associated crimes were committed before detention started, thus validating the formation of the second cumulative order without needing to apply the specific limitations of Article 78.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 cod. pen.; Il principio dell'unità del rapporto esecutivo applicabile ai reati commessi prima dell'inizio della detenzione non richiede ulteriori cumuli soggetti alle limitazioni dell'art. 78 quando le condotte antecedenti alla detenzione sono già state sanzionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI RAFFAELE nato a SANTA MARIA A VICO il 11/03/1968 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Piscitelli Raffaele ricorre avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 28.11.2024, ha rigettato l'istanza volta alla revoca del provvedimento di determinazione di pene concorrenti dell'8.11.2023 n. 1360 e all'emissione di un cumulo giuridico unitario della pena da scontare.
2. Denuncia il ricorrente l'illegittimità dei due cumuli parziali emessi dalla Procura generale e l'esclusione dal primo cumulo delle condanne di cui ai punti: - n. 9 emessa il 27.5.2015 dalla Corte di appello di Napoli (esecutiva 1'8.6.20169 per i reati di cui all'art. 74 T.U. stup. commesso dal 2002 a gennaio 2011 e vari reati fine commessi nel 2010) e - n. 10 emessa il 9.2.2022 dalla Corte di appello di Napoli (esecutiva il 10.3.2023) per il reato di cui all'art. 74 TU stup. con condotta perdurante alla sentenza di primo grado e vari reati fine dal 19.5.2011 al 20.11.2011.
In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe violato l'art. 78 cod. pen. e i principi di interruzione della permanenza nella c.d. contestazione aperta ed avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva con la quale era stata chiesto di accertarsi il dies ad quem della cessazione della permanenza della sentenza emessa il 9.2.2022. Per il ricorrente, non vi sarebbe alcun reato inserito nel cumulo emesso il 2023 che risulti commesso dopo il 24.12.2013, pertanto non vi sarebbero stati i presupposti indispensabili per la emissione del secondo cumulo parziale, nel quale sono state ricomprese le sole sentenze sub. 9 e 10, nonostante quella sub 9 fosse stata già inserita nel primo cumulo, infatti, il Piscitelli non avrebbe commesso un nuovo reato durante o dopo l'esecuzione della pena, perché le condotte oggetto di condanne sarebbero tutte antecedenti all'ultima carcerazione del prevenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente non si confronta con l'ordinanza impugnata che ha evidenziato l'irrilevanza della cessazione della permanenza del reato associativo alla fine dell'anno 2012, prima quindi del secondo periodo di detenzione iniziato il 24.12.2013, sicché rileva il Collegio la correttezza della formazione del secondo cumulo nel quale è stata inserita la pena residua del primo cumulo parziale e la pena complessiva delle due sentenze n. 9 e 10. 1.2. Come correttamente ha evidenziato il Procuratore generale, l'esecuzione del primo cumulo era iniziata il 5.4.2005, sicché a quella data avrebbe dovuto essere commisurata l'anteriorità dei delitti associativi di cui alle sentenze n. 9 e 10, circostanza nemmeno dedotta dal ricorrente.
Giova ribadire infatti il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse: il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939).
Ne consegue che correttamente la Corte di appello di Napoli con l'ordinanza impugnata ha rigettato l'incidente di esecuzione con la quale Piscitelli aveva richiesto che fosse revocato il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 1360 dell'8.11.2023 e fosse emesso un cumulo giuridico unitario, anche agli effetti dell'art. 78 cod. pen.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de