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Sentenza — n. 16908/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution order, annulling it due to lack of reasoning on crime continuity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting the request to unify two fraud bankruptcy crimes. The applicant argued that the transfer of business assets and prior judicial findings proved continuous corporate activity, which the lower judge failed to address. Consequently, the court held that the execution judge committed a defect in reasoning by ignoring evidence of continuity and the specific sentencing increase, ordering a remand for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must explicitly consider evidence of continuous corporate activity and prior judicial findings establishing the link between crimes; failure to address these facts constitutes a defect in reasoning requiring annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of corporate activity fraudulent bankruptcy defect in reasoning unification of crimes execution order annulment sentencing increase remand for new trial cessazione dell'esercizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
del Tribunale di Verbania ha rigettato la richiesta di applicare, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Col secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena disposto ex art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Verbania ha rigettato la richiesta di applicare, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta della società Impresa Ossolana s.r.l.
art. 81 cod. pen
Col secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen.
art. 485 cod. pen
Il giudice, infatti, avrebbe dovuto tener conto delle note depositate per l'udienza dell'11.12.2024, nelle quali era stato evidenziato anche che il reato di cui all'art. 485 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLI PIER PAOLO nato il 19/10/1969 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/3esatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Morelli Pier Paolo ricorre avverso l'ordinanza del 17.12.2024 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Verbania ha rigettato la richiesta di applicare, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la disciplina della continuazione tra il reato di bancarotta fraudolenta della società Impresa Ossolana s.r.l. commesso dal 2003 al 2009 (allorquando la stessa era stata messa in liquidazione) e la bancarotta fraudolenta della società Ossolana s.r.l. dal 2011 al 2015. I due reati erano stati giudicati dalla Corte di appello di Torino rispettivamente con sentenza del 19.2.2024 (irrevocabile il 20.4.2024) e con sentenza del 15.3.2024 irrevocabile il 16.4.2024.

Secondo il giudice dell'esecuzione, mancherebbe la prova della prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività imprenditoriale tra le due realtà aziendali, mentre era in atti dimostrato che la società Impresa Ossolana s.r.l. era vissuta prima, durante e dopo il fallimento della società Ossolana s.r.l. 2.1. Col primo motivo, deduce il ricorrente che dal documento allegato all'istanza introduttiva risulterebbe che la cessione del ramo d'azienda era avvenuta il 30.4.2009, in concomitanza con l'inizio della vita operativa della società Ossolana s.r.l.

L'Impresa Ossolana s.r.I., in data 3.12.2009, era stata posta in liquidazione, sicché il documento suindicato comproverebbe che all'operatività della prima società era subentrata senza soluzione di continuità l'operatività della seconda, proprio in ragione della cessione del ramo d'azienda, avvenuta il 30.4.2009. Il giudice avrebbe argomentato in modo insufficiente sul fatto che la società Ossolana s.r.l. era stata dichiarata fallita nel 2015, mentre l'Impresa Ossolana s.r.l. era stata dichiarata fallita nel maggio 2017, quindi a distanza di due anni.

Per di più, era stata prodotta sentenza del GIP del Tribunale di Verbania sulla bancarotta della società MoGi.Pi. s.r.I., in forza della quale lo stesso imputato era stato condannato per un reato che solo con riferimento al coimputato Gian Luca Morelli era stato posto in continuazione con il reato di bancarotta fraudolenta della Ossolana s.r.l. In tale sentenza, tuttavia, è scritto che era stata utilizzata la MO.Gi.Pi. S.r.l. come ammortizzatore per operazioni commerciali e finanziarie spesso antieconomiche in favore di altre società del gruppo, prima fra tutte lar)Impresa Ossolana s.r.l. divenuta, poi, Ossolana s.r.l. 2.2.

Col secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena disposto ex art. 81 cod. pen. in anni 3 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta dell'Impresa Ossolana s.r.l. e ad anni 1 e mesi 2 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 640-bis e 485 cod. pen. (quest'ultimo poi depenalizzato) quale rappresentante della Impresa Ossolana s.r.l. Infatti, era stato riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra tali reati. Per il secondo reato, l'aumento sulla pena base stabilita per il primo reato è stato determinato in 6 mesi di reclusione, senza accogliere la proposta della difesa di contenere tale aumento in due mesi di reclusione.

Il giudice, infatti, avrebbe dovuto tener conto delle note depositate per l'udienza dell'11.12.2024, nelle quali era stato evidenziato anche che il reato di cui all'art. 485 cod. pen. era stato depenalizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nel primo motivo. 1.1. Nell'ordinanza impugnata, a pag. 6 il giudice ha asserito, agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., che dai capi di imputazione relativi alle due sentenze di condanna non si evincerebbe alcun collegamento tra i due reati di bancarotta fraudolenta oggetto dell'istanza di unificazione Sussiste invece il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, perché il giudice dell'esecuzione non ha considerato che le contestazioni mosse nel procedimento relativo alla bancarotta di Impresa Ossolana s.r.l. coprono l'arco temporale intercorrente tra il 2003 e il 2009, mentre quelle relative ad Ossolana s.r.l. il periodo tra il 2011 ed il 2015.

Dal documento allegato 7 all'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, consistente in un estratto della relazione di polizia giudiziaria del 13.4.2016 redatta nell'ambito del procedimento n. 801/15 RGNR sul reato di bancarotta della società Ossolana s.r.I., risulta che la cessione del ramo di azienda da Impresa Ossolana s.r.l. ad Ossolana s.r.l. era avvenuta in data 30.4.2009, in concomitanza con il momento in cui aveva iniziato ad operare Ossolana s.r.l. e che la società Impresa Ossolana s.r.l. era stata successivamente posta in liquidazione in data 3.12.2009.

Vi era pertanto un elemento significativo che permetteva di dimostrare la continuità aziendale tra le due società. Inoltre, non sarebbe stato affrontato in alcun modo dal giudice dell'esecuzione il profilo sottoposto al suo esame, basato sul passaggio motivazionale contenuto nella sentenza del 25.9.2024 del Tribunale di Verbania di condanna di Pier Paolo Morelli per il reato di bancarotta fraudolenta della società MO.GI.PI. s.r.I., dalla quale si poteva evincere in modo chiaro il collegamento tra l'attività delle due società Ossolana s.r.l. e Impresa Ossolana s.r.I.; infatti il vincolo della continuazione era stato riconosciuto tra i reati commessi con riferimento alla società MOGIPI s.r.l. e quelli commessi dallo stesso imputato con riferimento alla società Ossolana s.r.I., sicché emergeva un dato essenziale che non è stato colto dal giudice dell'esecuzione, consistente nella continuazione tra i fatti relativi al fallimento della MOGIPI s.r.l. e quelli della società Ossolana s.r.I., essendo stata utilizzata la società Mo.Gi.Pi. s.r.I., quale ammortizzatore delle operazioni finanziarie svolte dal Morelli dapprima come impresa Ossolana s.r.l. e poi, una volta che la stessa era stata posta in liquidazione ed aveva cessato di operare, come Ossolana s.r.l. 1.2.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo, stante la necessità di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame dell'istanza originaria al G.i.p. del Tribunale di Verbania, sicché sarà nuovamente affrontato ogni profilo del trattamento sanzionatorio dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per l