Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to revoke conditional sentence suspension due to known legal bars.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed an execution court order refusing to revoke the conditional sentence suspension granted to Maria Edith Murillo Garces. The prosecution argued that the suspension should be revoked due to existing criminal records, citing a precedent allowing revocation when bars are unknown to the first-instance judge. The court rejected this, noting the defendant's criminal history was already documented in the trial file, making the bars known to the original judge and thus invalidating the specific legal ground for revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma quarto, cod. pen.; The execution judge may revoke conditional sentence suspension only if legal bars were unknown to the cognizance judge, as bars present in the trial file preclude such revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di Murillo Garces Maria Edith, nata il 22/07/1971 avverso l'ordinanza emessa il 03/12/2024 dal Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2024 il Tribunale di Pordenone, pronunciandosi quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Maria Edith Murillo Garces con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2024, presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. A sostegno di tale decisione, il Tribunale di Pordenone,/evidenziava che al giudice dell'esecuzione è consentita la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza di condizioni ostative, a meno che tali condizioni non fossero, come nel caso in esame, note al giudice della cognizione, riguardando pregiudizi penali annotati nel certificato del casellario giudiziario inserito nel fascicolo del dibattimento.
2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Maria Edith Murillo Garces, con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, tenuto conto dei pregiudizi penali che gravavano sull'anagrafe giudiziaria della condannata, che imponevano la revoca di diritto del beneficio sospensivo controverso ai sensi dell'art. 168 cod. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, a sostegno della sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a Maria Edith Murillo Garces - con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2024 -, richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione , condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez.
U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01). Deve, tuttavia, rilevarsi che la pronuncia di legittimità richiamata dalla parte ricorrente, a supporto delle sue pretese revocatorie, non risulta pertinente al caso in esame, atteso che, nel momento in cui il Tribunale di Pordenone riconosceva all'imputata, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale, era in possesso del certificato del casellario giudiziario di Maria Edith Murillo Garces, dal quale emergeva la presenza di sentenze di condanna irrevocabili ostative all'applicazione di tale beneficio.
Ne discende che, nel caso di specie, difettava l'assunto processuale richiamato dalla decisione impugnata, costituito dalla concessione della sospensione condizionale della pena, disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una o più cause ostative ignote al giudice di cognizione, nel nostro caso rappresentato dal Tribunale di Pordenone che aveva riconosciuto il beneficio sospensivo controverso. Occorre, in proposito, evidenziare che la conoscenza della situazione anagrafica di Maria Edith Murillo Garces — resa incontroversa dai pregiudizi penali annotati nel certificato del casellario giudiziario inserito nel fascicolo del dibattimento conclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022 — legittimava l'applicazione al caso di specie del diverso principio di diritto, affermato da Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 — 01, secondo cui: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Tale principio di diritto, del resto, risulta costantemente applicato da questa Corte nel corso dell'ultimo decennio, venendo, in ultimo, ribadito da Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023, V.
Rv. 285781 - 01, nella quale si affermava: «E' illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito 3 t dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio».
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
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