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Sentenza — n. 16701/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against murder conviction, rejecting generic mitigation due to recidivism and confirming aggravated motive.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by defendants convicted of murder in a mafia-related hit. The lower courts confirmed the death penalty based on evidence from justice collaborators and the defendants' own admissions, while rejecting generic mitigation due to recidivism. The court held that the defendants' subsequent conduct and the severity of the crime precluded leniency, upholding the aggravated motive clause.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis.1 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The court established that generic mitigation is inapplicable when recidivism exists and the crime involves abject motives, rendering the defendants' subsequent conduct irrelevant for leniency.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Law Murder Conviction Generic Mitigation Recidivism Penalty Mafia Organization Appeal Dismissed Aggravated Motive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416 bis.1 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Avverso detta decisione propongono unico ricorso gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con motivo unico la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione correlato.
art. 62 bis cod. pen
Avverso detta decisione propongono unico ricorso gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con motivo unico la violazione dell’art. 62 bis cod. pen.

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Testo completo

Salvatore, fratello di Raffaele. Il giudice di primo grado dava atto che tutti gli imputati avevano ammesso l’addebito. Gli elementi a carico degli imputati, come individuati nelle sentenze di merito, erano le dichiarazioni di Capasso Carlo, di Musolino Salvatore, riscontrate dal narrato di Molino Massimo, di Zaccaro Antonio, di Accurso Antonio e di Lombardi Vincenzo. La vicenda si inserisce nella faida fra il clan Di Lauro e gli scissionisti, in particolare come risposta del clan Di Lauro per il tentato omicidio di Tarantino Daniele ad opera di Nardi Eugenio.

Di Lauro Marco, che era latitante, diede l’incarico tramite Talotti Nunzio di organizzare l’omicidio; Talotti, che agiva quale suo tramite, ingaggiò Capasso Carlo, Musolino Rafaele e Faiello Antonio. L’agguato venne teso da Gennaro Vizzaccaro il quale si mise davanti all’auto condotta da Nardi per farlo rallentare; nel frattempo la vittima venne affiancata da un motociclo condotto da Musolino che recava a bordo Capasso che aveva sparato i due colpi di pistola alla nuca di Nardi. Come delineato dai collaboratori di giustizia, il ruolo di Spinelli era stato quello di procurare le armi e i mezzi e di ricoverare il tutto presso la casa di appoggio.

La sentenza di secondo grado, nel confermare la penale responsabilità degli imputati, in ragione sia degli elementi di prova in atti, sia dell’ammissione degli addebiti da parte degli stessi, reiterata anche nel corso del giudizio di appello, confermava la pena base dell’ergastolo, ritenendo non concedibili le attenuanti generiche e sussistente la recidiva; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure riteneva assorbita l’aggravante del motivi abbietti e futili in quella di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., e, quantificando la pena in continuazione per il reato contestato al capo b) in una misura inferiore a cinque anni di reclusione, applicava, previa diminuzione per il rito la pena temporanea di anni trenta di reclusione ciascuno.

2. Avverso detta decisione propongono unico ricorso gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con motivo unico la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione correlato. Secondo ii ricorrenti il dinego delle attenuanti generiche, basato sulla gravità del fatto, è errato, poiché al fine della concessione delle stesse ciò che rileva è la condotta successiva al fatto. Circa, poi, l’eccepita strumentalità delle ammissioni di responsabilità, i ricorrenti non condividono la lettura data alle stesse, posto che detta ammissione era stata fatta per la prima volta nel corso dell’interrogatorio di garanzia, prima che intervenisse qualunque strategia difensiva.

Secondo i ricorrenti, le confessioni degli imputati sono state fondamentali per cristallizzare un materiale probatorio comunque lacunoso, in quanto fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che presentavano delle reciproche criticità ed incongruenze. Quanto, infatti, a Vizzaccaro Gennaro, in ragione delle fonti di prova in atti, non era chiaro se egli fosse stato semplice vedetta o esecutore materiale mentre, quanto a Spinelli, gli elementi a suo carico avvaloravano più la tesi di un ruolo di favoreggiamento che di concorso. Quanto, poi a Talotti e Musolino, entrambi hanno intrapreso dei percorsi di allontanamento dal contesto criminale in cui sono maturati i reati in esame;

Vizzaccaro ha intrapreso un corso di studi universitari. Secondo i ricorrenti, la decisione di ammettere le proprie responsabilità, proveniente da soggetti interni ad un’organizzazione criminale, avrebbe dovuto essere valorizzata maggiormente e premiata in ragione della scelta di superare il muro di omertà che normalmente avvolge gli appartenenti ad un clan mafioso. Il mancato ricordo da parte di Musolino Raffaele di determinati particolari ovvero il fatto che Spinelli abbia riferito di aver avuto rapporti solo con Musolino e Capasso non sono segni di una volontà mendace, ma possono essere ritenuti certamente elementi di genuinità, in ragione della 2 F i r m a t o D a :

G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : M A R I A G R E C A Z O N C U E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 9 f a 7 7 4 4 7 9 5 2 2 3 d 0 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0