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Sentenza — n. 16696/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16696/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Ken Agustin Avecillas Ochoa avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova del 23 luglio 2024, che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione a due semestri compresi tra il 10 marzo 2023 e il 10 marzo 2024. Il Tribunale ha osservato che il reclamo è tardivo in quanto depositato il 17 agosto 2024, dunque oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, al condannato e al difensore, avvenuta in data 24 luglio 2024.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16696/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso è fondato. 1.1. In via generale, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche nel procedimento di sorveglianza, rispetto ai termini connessi con l'esercizio di attività di parte (Sez. 1, n. 19812 del 26/02/2021, non massimata; Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, Marcianò, Rv. 277330), ivi compreso quello di trenta giorni stabilito, dall'art. 51-ter ord. pen. per la decisione sulla revoca di misura alternativa alla detenzione sospesa in via interinale, trattandosi di decisione da adottare previa celebrazione dell'udienza in contraddittorio (Sez. 1, n. 3265 del 1/12/2015, dep. 2016, Bellotti, Rv. 265723).

Parole chiave

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termine di sospensione scadenza di disdetta osservanza dei termini proroga tardiva del termine domanda d'asilo tardiva termine per l'anticipo spese
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Avecillas Ochoa Kevin Agustin nato il 08/03/1999 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova udita la relazione del consigliere, B. Calaselice; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, C. Marzagalli, con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Ken Agustin Avecillas Ochoa avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Genova del 23 luglio 2024, che ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione a due semestri compresi tra il 10 marzo 2023 e il 10 marzo 2024. Il Tribunale ha osservato che il reclamo è tardivo in quanto depositato il 17 agosto 2024, dunque oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, al condannato e al difensore, avvenuta in data 24 luglio 2024.

2. Ricorre il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. Lavera Leggiero, con unico motivo con cui deduce che il termine di dieci giorni di cui all’art. 69-bis, comma 3, ord. pen. non sarebbe ancora spirato, alla data del deposito del reclamo, per effetto dell’operatività della sospensione feriale e, a F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : B A R B A R A C A L A S E L I C E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 3 2 9 e 6 e 5 1 6 9 2 3 f e c tal proposito, richiama giurisprudenza di legittimità indicata come in termini (Sez. 1 n. 25245 del 15/06/2021).

3. Il Sostituto Procuratore Generale, C. Marzagalli, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1. In via generale, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche nel procedimento di sorveglianza, rispetto ai termini connessi con l'esercizio di attività di parte (Sez. 1, n. 19812 del 26/02/2021, non massimata; Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, Marcianò, Rv. 277330), ivi compreso quello di trenta giorni stabilito, dall'art. 51-ter ord. pen. per la decisione sulla revoca di misura alternativa alla detenzione sospesa in via interinale, trattandosi di decisione da adottare previa celebrazione dell'udienza in contraddittorio (Sez. 1, n. 3265 del 1/12/2015, dep. 2016, Bellotti, Rv. 265723).

Anche in tale procedimento deve essere, infatti, assicurato ai soggetti processuali (Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016, Ricchiuti, Rv. 267771-01) e alle parti private, la concreta possibilità di un'efficace attività difensiva. A fronte di detta ratio, infatti, le deroghe fissate rispetto all’operatività della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sono di stretta interpretazione, in quanto incidenti su valori costituzionalmente rilevanti (cfr. Sez. 1, n. 26696 del 23/5/2013, Bove, Rv. 256049, con riguardo al termine per il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi della legge n. 199 del 2010). 1.2.

Con specifico riferimento al reclamo proposto avverso provvedimenti in tema di liberazione anticipata, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 25245 del 15/06/2021, Rv. 281548 – 01; Sez. 1, n. 34631 del 22/05/2013, Rv. 257180 – 01) cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che la sospensione feriale deve ritenersi operante anche in relazione al termine dei dieci giorni previsto per la proposizione del reclamo, ex art. 69-bis, comma 3 Ord. pen., avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in tale materia (v. anche Sez. 1, n. 21904 del 15/05/2008, Niccolini, Rv. 240027).

2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che l’esame degli atti, doveroso per la qualità dell’eccezione proposta (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. 2 F i r m a t o D a : G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : B A R B A R A C A L A S E L I C E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 3 2 9 e 6 e 5 1 6 9 2 3 f e c U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha consentito di acclarare che l’ordinanza reclamata era stata notificata in data 24 luglio 2024 e il reclamo presentato il 17 agosto 2024, in un momento, cioè, in cui il termine di dieci giorni non era ancora decorso, tenuto conto dell’intervenuta sospensione per l’inizio del periodo feriale.

3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio: il Tribunale di Sorveglianza provvederà sul reclamo proposto (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 – 01).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al