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Sentenza — n. 16695/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate order dismissing revision request due to lack of digital signature, finding valid electronic signature present.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order dismissing Alfredo Pappalardo's revision request on formal grounds. Although the lower court rejected the petition for lacking a digital signature, the cassation court reviewed the file and confirmed the request was submitted via PEC with a valid Cades-Bes digital signature. Consequently, the court held the dismissal was legally erroneous and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 633 c.p.p.; Art. 164 c.p.p.: A request for revision submitted personally by the convicted party via PEC with a valid digital signature is admissible, and a dismissal based on the absence of such a signature must be annulled if the signature is proven to be present and valid.

Parole chiave

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revision request admissibility digital signature validity electronic petition PEC Cades-Bes certification procedural formal defect difetto di sottoscrizione firma digitale passaporto biometrico

Disposizioni normative citate

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Art. 633 c.p.p.
La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen.
Art. 164 c.p.p.
art. 633 cod.proc.pen
La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pappalardo Alfredo nato a SALERNO il 27/09/1977 ; avverso l'ordinanza del 17/08/2024 della Corte d'Appello di Napoli; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 17 agosto 2024 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da Alfredo Pappalardo. Il motivo della inammissibilità è di carattere formale, trattandosi secondo la Corte di merito di una «istanza priva di sottoscrizione digitale».

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alfredo Pappalardo, nelle forme di legge. Il ricorrente contesta la causa di inammissibilità ed afferma che vi era regolare sottoscrizione dell’istanza «con firma digitale».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Va premesso che trattandosi di questione in rito questa Corte ha accesso agli atti del fascicolo ed è giudice del fatto processuale. Ciò posto, la domanda di revisione in questione – per quanto appare dal fascicolo qui trasmesso - risulta proposta personalmente dal soggetto interessato, a mezzo PEC e con sottoscrizione digitale (la firma è in formato CADES-BES, risulta integra e il certificato risulta attendibile). La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen. e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità deve essere sottoposta a rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di