Cassation annuls prison visit authorization due to failure to consider anti-mafia prosecutor's opinion as required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order authorizing a video visit between two detained brothers. The prisoner argued the lower court erred by not obtaining the mandatory opinion from the District Anti-Mafia Prosecutor's Office before granting the visit. The Court ruled that while this opinion is not binding, its consideration is a necessary element of the decision-making process, and the lower judge must have the power to remedy this procedural gap by ordering the opinion's acquisition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis ord.pen.; Circolare DAP del 2 ottobre 2017: The failure to acquire the non-binding opinion of the District Anti-Mafia Prosecutor does not render a prison visit authorization void, but the lower court must have the power to remedy this procedural gap by ordering the opinion's acquisition and evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Crea Domenico nato a CINQUEFRONDI il 04/05/1985 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Torino; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale Simonetta Ceccarelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino, pronunciandosi in sede di reclamo ai sensi dell’art. 35 bis ord.pen. ha accolto la impugnazione introdotta dal DAP avverso la decisione emessa in tema di colloqui dal Magistrato di Sorveglianza di Cuneo il 5 marzo del 2024. Con la decisione impugnata era stato autorizzato - si afferma - un colloquio in videoconferenza tra Crea Domenico e Crea Giuseppe, entrambi ristretti (in istituti diversi) e sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. . Il motivo dell’accoglimento del reclamo sta nel fatto che il Magistrato di Sorveglianza ha deciso sulla domanda del Crea Domenico senza acquisire e valutare il parere del PM DDA , come previsto dalla Circolare DAP del 2 ottobre del 2017.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Crea Domenico. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta in primis che il colloquio era stato autorizzato non in video ma in presenza, con temporaneo trasferimento di Crea Domenico presso la casa di reclusione di Cuneo ove si trova il fratello Giuseppe, e trova ampia giustificazione nel diritto al mantenimento della affettività familiare (anche in ragione delle precarie condizioni di salute di Crea Giuseppe). La decisione emessa dal Tribunale valorizza in modo determinante la mancata acquisizione del parere della Procura in sede di autorizzazione, lì dove detto parere poteva essere acquisito e valutato anche in sede di reclamo. Si tratta, anche secondo gli arresti di legittimità, di un parere non vincolante e non si tratta, dunque, di un vizio insanabile del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Questa Corte di legittimità già con la decisione n. 31634 del 2022, dopo aver ribadito (in continuità con quanto deciso in Sez. I n. 7654 del 12.12.2014, dep.2015, rv 262417) la possibilità di ammettere i colloqui tra congiunti ristretti in regime differenziato, ha affermato il principio per cui ai fini dell'ammissione del detenuto a detti colloqui deve tenersi conto ( in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017) degli eventuali elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione Distrettuale Antimafia.
Detto orientamento è stato ribadito da Sez. I n. 49279 del 11.10.2023, rv 285574. Ora, la valutazione delle eventuali ragioni di contrarietà espresse dal Pubblico Ministero si pone come «contenuto necessario» della decisione in tema di autorizzazione al colloquio, ma non si tratta di una condizione di validità del procedimento. Da ciò deriva che una volta verificata la mancata acquisizione, il giudice del reclamo – che è giudice della impugnazione di merito – ha il potere/dovere di colmare la lacuna istruttoria, disponendo l’acquisizione del parere e valutandone i contenuti.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g