Italian court dismisses parole appeal due to high mafia role intensity overriding legal presumption of repentance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Ascone Rocco's appeal against the Turin Supervision Tribunal's refusal to grant parole. The Tribunal denied the request because Ascone's intense role in a mafia association and lack of reparative actions outweighed his claims of good behavior in prison. The court held that these specific criminal associations constitute a concrete realization of the legal presumption of danger, rendering his arguments insufficient to overcome the statutory barrier.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 bis ord.pen.; Art. 10 ord.pen.: The court establishes that a defendant's active role in organized crime groups creates a concrete danger of reintegration into criminal networks, which overrides the relative legal presumption of repentance unless specific indicators of critical revision and genuine reformation are demonstrated.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA Ascone Rocco nato a ROSARNO il 13/07/1953; avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Torino; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scitta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 settembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da Ascone Rocco, avverso il diniego espresso con decisione del MdS del 13 marzo 2024. In motivazione si evidenzia che la condizione detentiva resta regolata dalla particolare disposizione di legge di cui all’art. 4 bis ord.pen. - come novellata dal d.l. n.162 del 2022 - in ragione delle condanne per associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al narcotraffico. Pur nell’attuale sistema di presunzione legale - solo relativa - di pericolosità il Tribunale rileva che la particolare intensità del ruolo associativo, l’assenza di concrete iniziative riparatorie, l’assenza di specifiche allegazioni da parte dell’istante, conducono al rigetto del reclamo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Ascone Rocco. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che erano stati forniti elementi tesi a rappresentare l’assenza di contatti con la realtà criminale di provenienza e l’assenza del pericolo di ripristino, in rapporto al regolare comportamento tenuto in carcere, al mantenimento dei colloqui solo con i familiari e alla assenza di pendenze giudiziarie tanto in Calabria che in Lombardia. Si contesta la possibilità di realizzare il risarcimento dei danni, data la impossidenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Il Tribunale ha respinto il reclamo (che non è stato dichiarato inammissibile) e ha indicato, con congrua motivazione, come la particolare intensità e rilevanza del ruolo associativo svolto – in libertà – da Ascone Rocco rappresentino un aspetto di seria concretizzazione della presunzione relativa di pericolosità di cui all’art.4 bis ord.pen. . A fronte di ciò le allegazioni difensive non hanno una portata tale da incrinare la logicità delle argomentazioni espresse dal Tribunale, pur dovendosi dare atto della oggettiva difficoltà di allegare elementi di prova (diversi dall’avvio del percorso collaborativo) che siano idonei, nel caso concreto, a dimostrare la inesistenza anche di un mero ‘pericolo di ripristino’ dei collegamenti con il contesto criminale di provenienza.
Sta di fatto, tuttavia, che le allegazioni circa la regolarità del percorso carcerario non sono -in quanto tali - idonee a determinare un superamento della presunzione, sia in ragione dell’espresso dettato legislativo che in rapporto alle specifiche argomentazioni espresse dal Tribunale circa la condizione dell’Ascone, non essendo emerso alcun concreto indicatore di ravvedimento o di avvio di un serio processo di revisione critica. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente