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Sentenza — n. 16666/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against dismissal for minor offense due to lack of concrete interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Battistelli inadmissible regarding the dismissal of his criminal case for minor offense. Battistelli argued that the lower court ignored his defense rights and misinterpreted the victim's complaint, while the Prosecutor requested dismissal. The Court rejected these claims, ruling that the potential negative impact on the student's future is not a concrete and current interest sufficient to justify overturning the dismissal order.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal against dismissal for minor offense is inadmissible if the alleged prejudice, such as internal registry entry or civil liability risks, does not constitute a concrete and current interest for the accused.

Parole chiave

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dismissal minor offense concrete interest requirement inadmissible appeal criminal procedure appeal student status prejudice violazioni delle norme procedurali procedura per diffamazione accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 131-bis cod. pen.
Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, la Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.
Art. 3 comma 1 lett. f) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale con riferimento all’art. 336 cod.
Art. 5 comma 2 lett. d-bis d.P.R. 313 del 2002
Il solo potenziale pregiudizio conseguente all’avvenuta iscrizione del provvedimento nel casellario ad uso interno (peraltro temporaneo, atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett.
Art. 651-bis cod. proc. pen.
Conclusione peraltro confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall'art. 651-bis cod. proc. pen. alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente.
art. 660 cod. pen
Il Giudice ha qualificato il reato contestato ai sensi dell’art. 660 cod. pen., archiviando poi il procedimento per tenuità del fatto ex art.
art. 24 Cost
Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
art. 336 cod. proc. pen
Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale con riferimento all’art. 336 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen., archiviando poi il procedimento per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 336 cod. pen
era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali sui fatti denunciati dall’amica, e il suo verbale di sommarie informazioni non contiene alcuna richiesta di punizione, non potendo quindi essere qualificato come querela ex art. 336 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo
Conseguentemente non può ritenersi che la pronuncia di questa Corte, richiamata dalla difesa (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv.
Sez. 3 civ., Ord. n. 25438 del 29/08/2023
alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente: l’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito (Sez. 3 civ., Ord. n. 25438 del 29/08/2023, Rv.
Corte Cost. sent. n. 173 del 2022
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Sezioni Unite De Martino
pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio), implichi il superamento dei principi sanciti dalle citate Sezioni Unite De Martino.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Battistelli Daniele nato a OSIMO il 04/02/2005 avverso l'ordinanza del 30/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Macerata udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ALDO ESPOSITO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, decidendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti di Daniele Battistelli, all’esito dell’udienza fissata in seguito ad opposizione all’archiviazione, qualificati i fatti contestati ai sensi dell’art. 660 cod. pen., in relazione al quale risultava avere sporto querela la p.o. Nartthida Cartillone, ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, Daniele Battistelli, che, dopo avere argomentato in ordine all’interesse concreto ed attuale alla rimozione dell’ordinanza di archiviazione, ha articolato i seguenti due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. in relazione all’art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata ha ricostruito i fatti in modo parziale, sulla sola base delle dichiarazioni delle pp.oo. e delle individuazioni fotografiche, omettendo di rispondere alle doglianze sollevate dall’indagato in sede di opposizione all’archiviazione, e nulla deducendo in ordine alla richiesta istruttoria, volta a sentire a sommarie informazioni il titolare del locale ove si erano svolti i fatti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale con riferimento all’art. 336 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. Il Giudice ha qualificato il reato contestato ai sensi dell’art. 660 cod. pen., archiviando poi il procedimento per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sull’erroneo presupposto che la p.o. Cartillone avesse sporto querela; in realtà la detta p.o. era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali sui fatti denunciati dall’amica, e il suo verbale di sommarie informazioni non contiene alcuna richiesta di punizione, non potendo quindi essere qualificato come querela ex art. 336 cod. pen..

3. Il Procuratore generale, Aldo Esposito, ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con la quale conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, la Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 16 marzo 2015, n. 2, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, p.m. in c.

De Martino, Rv. 276463). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che «Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all'indagato compiuta in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio. Conclusione peraltro confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall'art. 651-bis cod. proc. pen. alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente.

Né l'iscrizione in sé considerata può essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare. La più volte ricordata esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. dalle certificazioni del casellario, rende infatti evidente come l'iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata, come già evidenziato dalla sentenza Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima richiamata ed all'interno del circuito giudiziario».

Ne deriva che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, consentendo solo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità. Sulla scia dei principi sanciti dal massimo organo nomofilattico, è stato recentemente ribadito che «l'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento» (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 - 01) 3.

Nel caso di specie tale interesse concreto ed attuale non è ravvisabile, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile. Nell'allegazione difensiva, il pregiudizio che l'impugnazione mira a rimuovere discende automaticamente dalla stessa iscrizione del decreto di archiviazione nel casellario. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in seno alla sua requisitoria, l’ipotetico pregiudizio che subirebbe il Battistelli, in caso di ricaduta del delitto, non può tuttavia essere considerato come interesse attuale e concreto all’impugnazione, dal momento che tale principio dovrebbe valere per qualsiasi ipotesi di archiviazione ex art. 131 bis cod. pen..: tale soluzione ermeneutica avrebbe tuttavia l’effetto di vanificare i principi sanciti dalla Corte nel suo massimo consesso, sopra richiamati.

Conseguentemente non può ritenersi che la pronuncia di questa Corte, richiamata dalla difesa (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio), implichi il superamento dei principi sanciti dalle citate Sezioni Unite De Martino. Il solo potenziale pregiudizio conseguente all’avvenuta iscrizione del provvedimento nel casellario ad uso interno (peraltro temporaneo, atteso che ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. d-bis d.P.R. 313 del 2002, la relativa iscrizione viene eliminata trascorsi 10 anni) non costituisce quindi un pregiudizio attuale e concreto che l'indagato ha un reale interesse ad evitare.

Quanto all’evocato rischio per il Battistelli di essere citato in sede di giudizio civile da parte di Cartillone Nartthida, persona offesa dal reato, va osservato che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall'art. 651-bis cod. proc. pen. alle dichiarazioni giudiziali dell'esimente: l’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito (Sez. 3 civ., Ord. n. 25438 del 29/08/2023, Rv. 668823). Fuori fuoco appare il richiamo operato dalla Difesa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.; l’arresto della Consulta attiene infatti all’ipotesi di pronuncia giudiziale di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., mentre nel caso di specie si verte in tema di ordinanza di archiviazione ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen.

Del tutto generico, e certamente non concreto né attuale è poi il presunto pregiudizio derivante dalla condizione di studente in un corso di laurea in scienze motorie del Battistelli.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara i