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Sentenza — n. 16627/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of phones due to lack of specific link proof but allows money confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order regarding the confiscation of three mobile phones while upholding the confiscation of €23,000. The appellant argued that the lower court failed to prove the specific link between the seized phones and the drug trafficking crime, relying only on general assertions rather than identifying the specific devices used. Conversely, the court found sufficient evidence for the money confiscation by demonstrating the defendant's lack of legitimate income sources to justify such a large sum. Consequently, the decision was modified to return the phones to the defendant while maintaining the financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 73 comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990: Confiscation of property requires a proven causal link to the crime; for optional confiscation of specific items like phones, the prosecution must identify the exact devices used in the offense, whereas monetary profits may be confiscated based on the defendant's inability to justify the amount through legitimate means.

Parole chiave

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confiscation of proceeds mobile phone seizure causal link requirement drug trafficking profits specific identification proof optional confiscation rules legitimate income justification confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Quanto alla somma di denaro sequestrata, la motivazione del Giudice dell'esecuzione riportata in premessa costituisce applicazione della disciplina degli art. 240 cod. pen. e 73 comma 7- bis d.P.R.
Art. 73 comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990
L'art. 73, comma 7-bis d.PR.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
L'art. 73, comma 7-bis d.PR.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 599-bis cod. proc. pen
A ragione della decisione ha richiamato le imputazioni elevate all’opponente, riguardanti i reati d'importazione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente per i quali egli era stato condannato con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.,in data 28 febbraio 2022, divenuta cosa giudicata, e ha ritenuto:
art. 240 cod. pen
Quanto alla somma di denaro sequestrata, la motivazione del Giudice dell'esecuzione riportata in premessa costituisce applicazione della disciplina degli art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci
pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.
Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno
Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv.
Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn
268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Kola Alfred nato in Albania il 10/04/1980 avverso l'ordinanza del 27/05/2024 della Corte d'appello di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere Eva Toscani, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze, provvedendo in sede di opposizione avverso il provvedimento in data 29 febbraio 2024 di confisca nei riguardi di Alfred Kola di tre telefoni cellulari e della somma di denaro di 23.000,00 euro, siccome cose costituenti corpo del reato, ha confermato tale statuizione. A ragione della decisione ha richiamato le imputazioni elevate all’opponente, riguardanti i reati d'importazione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente per i quali egli era stato condannato con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.,in data 28 febbraio 2022, divenuta cosa giudicata, e ha ritenuto:

i) quanto ai telefoni cellulari, che risultava che l'imputato mantenesse i contatti per l'attività illecita tramite sms e conversazioni telefoniche; ii) quanto al denaro, che la condotta di cessione di sostanza stupefacente contestata giustificasse l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante il periodo di quasi due anni trascorso tra i fatti e il sequestro, avuto riguardo alle non floride condizioni economiche del condannato, ai quantitativi considerevoli di stupefacente oggetto di acquisto e all'assenza di prova che il denaro rinvenisse dall'attività commerciale di rivendita di auto di cui egli era titolare.

2. Ricorre per cassazione Kola, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Occhipinti, e deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Quanto alla confisca della somma di denaro, il ricorrente lamenta che il Giudice dell’opposizione non avrebbe fornito alcuna dimostrazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale tra il denaro (sequestrato nel 2019) e il reato (commesso tra il 2015 e il 2017), avendone affermato la sussistenza con una motivazione puramente meramente assertiva e che avrebbe il dato che il condannato, quale amministratore dell'attività commerciale di rivendita auto Blu Auto Srl, poteva giustificarne il possesso della stessa attraverso la documentata attività lavorativa.

Rileva, inoltre, che ove il provvedimento di confisca fosse stato adottato ai sensi degli artt.73 comma 7-bis e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non si sarebbe tenuta in adeguata considerazione né l'epoca della commissione dei reati, antecedente all'entrata in vigore di della norma, né la giurisprudenza di legittimità che richiede anche per tale ipotesi di confisca la prova del nesso di pertinenzialità della res con il reato per cui è condanna. Analoghe considerazioni in punto di motivazione apparente e assertiva sono svolte relativamente alla confisca dei telefoni cellulari.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 20 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che s’indicano di seguito.

1. Quanto alla somma di denaro sequestrata, la motivazione del Giudice dell'esecuzione riportata in premessa costituisce applicazione della disciplina degli art. 240 cod. pen. e 73 comma 7- bis d.P.R. n. 309 del 1990. L'art. 240 cod. pen., in particolare e per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01;

Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. L'art. 73, comma 7-bis d.PR. n. 309 del 1990, prevede che, «nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

Correttamente il Giudice dell'esecuzione ha confermato la sicura sussistenza del nesso pertinenziale tra il denaro oggetto del provvedimento ablatorio e le imputazioni per cui è condanna, ovverosia i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 199, chiarendo – con motivazione scevra da fratture logiche – che i quantitativi di volta in volta commerciati dall'imputato erano nella misura di chilogrammi, che questi non aveva entrate economiche tali da giustificare il possesso della somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, infine che riposava sulla sola parola di Kola che essa derivasse da fonte lecita (attività di commercio in autoveicoli).

2. A diverse considerazioni deve, invece, pervenirsi per i telefoni cellulari per i quali, trattandosi d’ipotesi di confisca facoltativa, l'accusa avrebbe dovuto fornire la prova che si trattava esattamente di quelli utilizzati per l'illecito traffico. Ciò che non è avvenuto, così come emerge chiaramente dal provvedimento impugnato, laddove – a fronte di una precisa censura difensiva secondo la quale gli apparecchi utilizzati per le conversazioni illecite erano identificati da codice IMEI e PIN affatto diversi da quelli, Samsung e Bo Aquarius, oggetto di confisca – la Corte di appello si è limitata replicare la generica e non concludente circostanza di fatto che risulterebbe dalla sentenza di condanna che Kola mantenesse i contatti per l'illecita attività, oltre che tramite servizio di messaggeria BB messenger (in uso esclusivo dei telefoni Blackberry), «anche tramite sms e servizio di telefonia», senza tuttavia svolgere alcuna precisazione relativa ai codici identificativi dei relativi apparecchi, al fine di affermarne la sicura pertinenzialità con i reati attribuiti al ricorrente.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata limitatamente alla restituzione dei telefoni cellulari, mentre il ricorso dev'essere rigettato nel resto. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla c