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Sentenza — n. 16469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal on carrying a knife, upholding lower court's finding of unjustified possession and lack of particular triviality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Scano Gianni against the Cagliari Tribunal's conviction for carrying a weapon. The lower court found the knife unjustified based on the suspect's flight during a traffic stop and the implausibility of his claimed farming purpose given the location. The Court affirmed this reasoning, emphasizing that a 'justified motive' must align with specific behavioral rules and that the lack of habitual behavior does not automatically render the offense particularly trivial.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, legge 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The justification for carrying an object requires a perfect correspondence between the agent's needs and legal behavioral rules, while particular triviality demands a complex assessment of all factual peculiarities including the mode of conduct and subjective culpability.

Parole chiave

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carrying weapons justified motive particular triviality unjustified possession criminal appeal traffic stop attenuating circumstance oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
Scano Gianni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 5 giugno 2024, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Il giudice di merito, poi, non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la non abitualità del comportamento dell'imputato e senza fornire sul punto alcuna valida motivazione e nonostante il coltello rinvenuto fosse di piccole dimensioni.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il giudice di merito, poi, non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la non abitualità del comportamento dell'imputato e senza fornire sul punto alcuna valida motivazione e nonostante il coltello rinvenuto fosse di piccole dimensioni.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANO GIANNI nato a CAGLIARI il 29/10/1980 avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo ft .7-1/ E-tr c, or-L (31C,,,J?_(

RITENUTO IN FATTO

1. Scano Gianni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 5 giugno 2024, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 15 novembre 2022, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico lungo 20 cm (con lama di 8 cm), strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, rinvenuto dai Carabinieri della Stazione di Vallermosa all'interno di un marsupio dallo stesso indossato 2.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il reato in esame, nonostante non vi fosse agli atti alcun elemento in forza del quale poter ritenere che il porto del coltello fosse stato del tutto ingiustificato. Secondo il ricorrente, lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato in sentenza in termini meramente ipotetici (con l'utilizzo dell'espressione «appare possibile») che l'imputato aveva riferito una giustificazione infondata (l'imputato, invero, nell'immediatezza del fatto, aveva riferito che tale strumento gli serviva per lavorare in campagna).

Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere non giustificata la motivazione fornita dall'imputato solo in forza del fatto che questi presentava precedenti penali e che, all'interno dell'autoveicolo da lui guidato, non furono rinvenuti ulteriori strumenti di lavoro. Il giudice di merito, poi, non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante la non abitualità del comportamento dell'imputato e senza fornire sul punto alcuna valida motivazione e nonostante il coltello rinvenuto fosse di piccole dimensioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione circa il porto del coltello fornita dall'imputato non fosse valida: secondo il giudice di merito, infatti, dall'analisi delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali lo stesso era stato fermato dai Carabinieri non appariva credibile che l'imputato avesse portato con sé il coltello per effettuare dei lavori in campagna, attesa la distanza dell'azienda dal luogo in cui Scano fu fermato dai Carabinieri e a direzione in cui procedeva il veicolo.

Era emerso, inoltre, che l'imputato era stato fermato in quanto i Carabinieri, durante un posto di controllo della circolazione, avevano notato l'autovettura alla cui guida vi era l'imputato effettuare una retromarcia e darsi alla fuga. Pertanto, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha ritenuto che la motivazione del porto emersa dagli atti non fosse giustificata, anche considerando che, all'interno dell'autoveicolo, i Carabinieri non avevano rinvenuto ulteriori strumenti di lavoro. D'altronde, il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo una motivazione ineccepibile con corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive della condotta e il vano tentativo dell'imputato di fornire motivazioni non giustificate circa il porto del coltello, non permettevano di qualificare il fatto in termini dì minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata ex art. 131-bis cod. pen., ma solo in termini di lieve entità, tanto da aver riconosciuto la specifica circostanza attenuante di cui all'art 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, a nulla rilevando che il comportamento fosse stato o meno abituale.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre