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Sentenza — n. 16462/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal court may integrate missing motivation without annulling decision under principle of full cognizione.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the lower court's failure to explicitly evaluate witness testimony. The appellate court confirmed the defendant's liability based on self-incriminating statements and the recovery of a knife, deeming witness credibility irrelevant. The court ruled that the appellate judge correctly integrated missing motivational elements without annulling the decision, adhering to the principle of full cognizione.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appellate court, as the court of merit, may integrate the deficient motivation of the first-instance decision within the scope of the appeal without annulling the contested ruling, provided it does not contradict the established facts.

Parole chiave

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appellate court motivation full cognizione principle deficient motivation integration self-incriminating statements appeal scope devolutum

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod.
Art. 595 c.p.p.
art. 604 cod. proc. pen
La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1108 del 03/03/2000, Galluccio
(Sez. 6, n. 1108 del 03/03/2000, Galluccio, Rv.
Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino
(Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino, Rv.

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Testo completo

nfondato. Questa Corte ha sempre ritenuto che il giudice di appello, quale giudice del merito, ben può, nell'ambito del devolutum, integrare la motivazione carente del giudice che ha il provvedimento impugnato. Conseguentemente, in tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del "devolutum", integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della "plena cognitio", nei limiti dei motivi proposti. (Sez. 6, n. 1108 del 03/03/2000, Galluccio, Rv. 215849 - 01) Anche nella materia delle misure di prevenzione, la corte d'appello ha una cognizione piena, pur se delimitata, in forza dell'effetto devolutivo, dai capi e dai punti oggetto di gravame, che le consente di valorizzare dati di fatto ed elementi di prova risultanti dagli atti del procedimento ancorché trascurati dal primo giudice. (Sez. 6, n. 21408 del 12/04/2023, Fabbrocino, Rv. 284684 - 01) In ragione del richiamato principio devolutivo che opera sempre in grado di appello, ed anche in ambito cautelare e delle misure di prevenzione, il giudice di secondo grado, rilevando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal Buda, ha correttamente fondato la conferma della statuizione di responsabilità su altri elementi di prova, già facenti parte del compendio probatorio ma non valutati in alcun modo, perché ritenuti pleonastici a fronte del riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato.

Con ciò, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non incorrendo in alcuna violazione di legge, proprio in ragione del richiamato principio devolutivo che gli consentiva, nell’ambito dei capi e punti della decisione oggetto di gravame, di riconsiderare l’intero compendio probatorio utilizzabile. Per contro non è corretto quanto sostenuto dal ricorrente che, cioè, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non credibili le dichiarazioni dei testi, poichè in realtà tali dichiarazioni non sono neppure state prese in considerazione, essedo stato ritenuto assorbente quanto dichiarato dall’imputato in senso autoaccusatorio, unitamente al reperimento del coltello presso di lui.

Né è fondata l’osservazione secondo la quale la decisione della Corte di Appello mostrerebbe delle analogie con il caso di un ribaltamento decisorio in appello, in forza della rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni e ciò sia perché nessun ribaltamento di decisione è avvenuto, posto che la Corte ha confermato la decisione del Tribunale e sia perché, come già osservato, il Tribunale non ha espresso alcun giudizio di attendibilità circa i testimoni. 1.3 Il terzo motivo è infondato. In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento 3 F i r m a t o D a :

G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : M A R I A G R E C A Z O N C U E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 9 f a 7 7 4 4 7 9 5 2 2 3 d 0 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0