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Sentenza — n. 16461/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court holds that finding a crime of 'minor gravity' excludes the separate defense of 'particular leniency'.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16461/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the exclusion of punishability based on particular leniency. The defendant argued for leniency, but the lower court had already characterized the offense as having minor gravity under specific firearm legislation. The Court ruled that these are mutually exclusive legal graduations; recognizing minor gravity implicitly negates the possibility of finding particular leniency.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 L. 110/75; Art. 131 bis cod. pen.: The recognition of a crime as having minor gravity under the firearm law precludes the simultaneous application of the exclusion of punishability for particular leniency, as they represent distinct and incompatible graduations of criminal gravity.

Parole chiave

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minor gravity firearm particular leniency exclusion of punishability mutually exclusive defenses criminal grading system

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 L. 110/75
Circa i reciproci rapporti fra la lieve entità di cui all’art. 4 comma 3 L. 110/75 e la particolare tenuità di cui all’art.
Art. 131 bis cod. pen.
110/75 e la particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è costante l’insegnamento di questa Corte circa il fatto che è evidente che, se il fatto è stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo 2 F i r m a t o D a :
Art. 133 cod. pen.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
110/75 e la particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng
enuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata).
Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, C.
Sez. 1, sentenza n. 13630 del 12/02/2019
(Sez. 1, sentenza n. 13630 del 12/02/2019 Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

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Testo completo

enuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata). Il provvedimento impugnato qualifica il fatto come di lieve entità ex art. 4 comma 3 L.110/75; secondo un consolidato orientamento di questa Corte cui si intende dare continuità, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato. (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01) E’, cioè, necessaria una valutazione globale del fatto, che consideri tanto gli elementi oggettivi della vicenda quanto quelli relativi alla personalità dell'imputato.

La operata valutazione della condotta come di lieve entità reca implicitamente in sé anche una valutazione circa la qualificabilità della medesima condotta come di particolare tenuità, escludendola, poiché è evidente che, se un fatto viene qualificato come di lieve entità non può al contempo essere qualificato anche di particolare tenuità, ex art. 131 bis cod.pen, trattandosi di graduazioni di gravità differenti. A tale affermazione si deve pervenire tenendo presente che, per costante insegnamento di questa Corte, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, sentenza n. 13630 del 12/02/2019 Rv. 275242).

La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza,ma anche le modalità della condotta e l'entità del pericolo o del danno cagionato. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. (così in motivazione Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). Non sono dunque alieni dalla valutazione della particolare tenuità del fatto elementi di evidente natura soggettiva, quali il grado di colpevolezza, la abitualità del comportamento, nonchè alcune aggravanti di carattere soggettivo. Circa i reciproci rapporti fra la lieve entità di cui all’art. 4 comma 3 L. 110/75 e la particolare tenuità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è costante l’insegnamento di questa Corte circa il fatto che è evidente che, se il fatto è stato ritenuto "non lieve" dal giudice di merito non può essere al contempo 2 F i r m a t o D a :

G I A C O M O R O C C H I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 7 3 8 a f 5 0 f 3 b 2 6 3 2 1 - F i r m a t o D a : M A R I A G R E C A Z O N C U E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 9 f a 7 7 4 4 7 9 5 2 2 3 d 0 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0