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Sentenza — n. 16459/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16459/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16459/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da Chiaradia Giovanni avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 20 maggio 2024. In motivazione viene rappresentato che:

Regesto Legislator

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art. 310 cod.proc.pen; Sentenza — n. 16459/2025 — snpen · Corte di Cassazione: c) la domanda non contiene reali elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni in materia di libertà e vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.

Parole chiave

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riabilitazione sanzioni penali adeguamento della pena incendio intenzionale aggravato recidiva nell'infrazione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod.proc.pen
Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chiaradia Giovanni nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1967; avverso l'ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE RIESAME di Catanzaro; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria dell' Avv. Generale Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 30 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro – costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha respinto l’appello introdotto da Chiaradia Giovanni avverso la decisione emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 20 maggio 2024. In motivazione viene rappresentato che:

a) Chiaradia è sottoposto alla custodia cautelare in carcere da agosto del 2022 in riferimento alla contestazione di incendio doloso aggravato dal finalismo o dal metodo mafioso;

b) in primo grado, con rito abbreviato, è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;

c) la domanda non contiene reali elementi di novità rispetto alle precedenti decisioni in materia di libertà e vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Chiaradia Giovanni. Il ricorso è affidato a una unica deduzione di vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che:

a) era stata chiesta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;

b) il fatto di reato è derivato da una situazione contingente;

c) la proposta di arresti domiciliari non è correlata al mero decorso del tempo ma si unisce alla possibilità di essere accolto in una struttura di volontariato in un ambito di tipo riparativo;

c) il luogo ove verrebbe accolto il Chiaradia è diverso e distante da quello ove sono maturati i fatti ;

d) l’avvenuta quantificazione della pena in primo grado, rapportata al periodo già sofferto, rende maggiormente adeguata la misura richiesta. Non poteva, pertanto, affermarsi che la domanda era mera riproposizione di altra istanza già disattesa, come invece ritenuto dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come osservato anche nella requisitoria scritta dell'Avv. Generale, il Tribunale ha espresso una mera apparenza di motivazione, omettendo di valutare in concreto gli elementi di novità prospettati dall'istante (in particolare il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari diverso e distante da quello di commissione del reato) . Anche in ragione della notevole entità del tempo già decorso - rispetto alla entità della pena inflitta - la presunzione 'relativa' di adeguatezza della custodia in carcere non può esimere il giudice cautelare dalla verifica in concreto degli elementi prospettati dalla difesa, verifica che nel caso in esame non risulta realizzata. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co