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Sentenza — n. 16438/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order revoking probation due to failure to check prior suspensions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order revoking Jessica Scaffidi Ingiona's suspended sentence because the judge failed to verify prior suspensions. The applicant argued that previous suspensions were already recorded in her criminal record, making a new revocation precluded by res judicata. The court held that the execution judge must independently consult the original trial file to confirm if prior suspensions existed before granting a new one.

Regesto Legislator

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.; Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.: The execution judge must independently verify prior suspensions by consulting the original trial file; failure to do so precludes revocation based on pre-existing grounds.

Parole chiave

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suspended sentence revocation execution judge powers prior suspensions res judicata probation criminal procedure verification revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 164, ultimo comma, cod. pen.
L’ordinanza in epigrafe poneva rimedio alla rilevata violazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
A tal fine il giudice dell’esecuzione, esercitando, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo
Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scaffidi Ingiona Jessica, nata a Premosello Chiovenda il 04/07/1979 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena disposta in favore di Jessica Scaffidi Ingiona con la sentenza 19 marzo 2024 del G.u.p. in sede, irrevocabile il 24 aprile 2024. Il beneficio era stato accordato, nonostante Scaffidi Ingiona ne avesse, all’epoca, già due volte fruito. L’ordinanza in epigrafe poneva rimedio alla rilevata violazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.

2. Ricorre per cassazione la condannata, assistita dal suo difensore di fiducia. Nel motivo unico la ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo che la revoca del benefico fosse preclusa, essendo le pregresse sospensioni condizionali già iscritte in casellario all’atto della terza concessione e conoscibili dal relativo giudice. In ogni caso, il giudice dell’esecuzione aveva mancato di procedere autonomamente a tale doveroso accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima. Al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio, compete, preliminarmente, di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l’aveva di nuovo deliberata, all’atto della medesima deliberazione.

A tal fine il giudice dell’esecuzione, esercitando, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione. 2 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a :

F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c 2. L’ordinanza impugnata risulta dunque inficiata dall’erronea applicazione della legge processuale penale, in quanto il giudice dell’esecuzione ha omesso effettivamente di accertare, mediante il richiamo del fascicolo di cognizione pertinente, se l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso; da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato.

Segue l’annullamento del provvedimento, con rinvio al giudice che l’ha pronunciato per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suesposti,

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania – Ufficio G.i.p. Co