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Sentenza — n. 16436/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to declare domicile per Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16436/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to declare or elect a domicile for service as required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued that the abrogated provision should apply retroactively and that her address was evident from prior filings, the court held that the requirement for a specific, clear reference to a domicile within the appeal act is mandatory. Consequently, the lower court correctly ruled the appeal invalid, and the cassation request was dismissed with costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The declaration or election of domicile for service must be explicitly referenced within the appeal act to ensure immediate notification, and its absence renders the appeal inadmissible regardless of retroactive application of abrogated provisions.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Declaration of Domicile Inadmissibility of Appeal Service of Process Retroactive Application Military Court Cassation Dismissal disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
8 a La declaratoria di inammissibilità trovava causa nel fatto che, con l'atto di 2 4 b d 0 a appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini 3 5 5 6 e e della notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio, come prescritto l # : i a dall'art. 581, comma 1 -ter, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : Alla declaratoria di inammissibilita consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Non può essere anzitutto accolto il rilievo preliminare, circa i pretesi effetti retroattivi dell'intervenuta abrogazione del comma 1 -ter dell'art. 581 cod. proc. pen., disposta dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : Alla declaratoria di inammissibilita consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, fvlirabella
Le cause di inammissibilità non sono infatti 4 7 c l # : soggette a sanatoria e devono essere valutate e accertate, anche di ufficio, in i a ogni stato e grado del procedimento (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, fvlirabella, Rv.
Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco
ex Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv.
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Testo completo

e D a : E m e s s o SENTENZA S T I C C A sul ricorso proposto da S I L V I A Izzo Ofelia, nata ad Avellino il 18/06/1984 D a : t o 8 4 4 c F i r m a 2 e avverso la sentenza dell'11/12/2024 della Corte militare di appello b - 5 b 1 c b 3 7 8 a f 5 6 5 7 9 9 c visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; l # : 0 a i a f 5 4 7 c S e rudita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; 1 l # : C A udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare i a S e r Giancarlo Roberto Bellelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del C A U A L I F I E D ricorso; udito, in difesa dell'imputata, l'avvocato Giammaria Covino, in sostituzione U A L I F I E D Q dell'avvocato Michela Scafetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; T R U S T P R O T R U S T P R O Q D a : D a : E m e s s o E m e s s o M O G I N I C E N T O F A N T I S T E F A N O F R A N C E S C O D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'appuntato dei Carabinieri Ofelia Izzo avverso la sentenza del Tribunale militare di Napoli emessa l'11 ottobre 2023, che aveva condannato l'imputata alla pena di quattro mesi di reclusione militare per il reato di violata consegna aggravata. 8 a La declaratoria di inammissibilità trovava causa nel fatto che, con l'atto di 2 4 b d 0 a appello, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini 3 5 5 6 e e della notificazione all'imputata del decreto di citazione a giudizio, come prescritto l # : i a dall'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., nel testo pro-tempore vigente.

2. Ricorre Izzo per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Nel primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., perché applicato, in tesi, oltre i limiti temporali della sua T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r vigenza. La disposizione è stata infatti abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. o), D a : della legge 9 agosto 2024, n. 114. Si tratterebbe di materia processual- sostanziale, per la quale varrebbe la garanzia della retroattività della disciplina più favorevole.

Sotto altro aspetto, il precetto antevigente sarebbe stata interpretato in S I L V I A S T I C C A E m e s s o modo non corretto, giacché la sua funzione sarebbe stata quella di garantire la D a t o 8 4 4 c celere costituzione delle parti e il contraddittorio senza l'imposizione di oneri F i r m a 2 e esagerati a carico della cancelleria del giudice dell'impugnazione. Tale funzione b 3 7 b - 5 b 1 c rimarrebbe salvaguardata, nel momento in cui il domicilio dell'imputato, al di là 5 f 5 8 a 6 5 7 9 9 c del rispetto di adempimenti formalistici, fosse agevolmente ricavabile dagli atti.

E l # : f 5 0 a h a questa era la situazione riscontrabile nella specie, trattandosi di imputata 4 7 c l # : elettivamente domiciliata presso il difensore, come da rituale pregressa i a dichiarazione contenuta nel fascicolo processuale, mai revocata o modificata. La difesa ricorrente menziona la pronuncia resa in argomento dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in data 24 ottobre 2024 (il cui esito è stato annunciato tramite la diffusione di apposita «Informazione provvisoria»), escludendo che in tale pronuncia possano essere stati affermati principi dissonanti.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : 2.2. Nel secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte militare di appello, dopo aver riconosciuto che la prescrizione formale dovesse essere intesa come diretta ad assicurare l'identità del domicilio prodromico all'instaurazione del contraddittorio, e nonostante S T E F A N O M O G I N I E m e s s o : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m a quest'ultima fosse ritualmente avvenuta, aveva ugualmente dichiarato l'invalida costituzione del rapporto processuale.

Osserva ancora la difesa ricorrente che, se interpretata in senso rigoristico, la disposizione renderebbe la posizione dell'imputato comparso in primo grado ingiustificatamente più gravosa rispetto a quella dell'imputato assente. Una volta emesso il decreto di citazione a giudizio, d'altra parte, l'inammissibilità dell'appello non avrebbe potuto essere più dichiarata. 8 a Essendo, infine, stata resa nota la sola «informazione provvisoria» della 2 4 b d 0 a decisione delle Sezioni unite, la Corte militare di appello avrebbe dovuto 3 5 5 6 e e attenderne la pubblicazione prima di assumere determinazioni definitive sulla l # : i a questione giuridica al suo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili, non hanno pregio. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r D a :

2. Non può essere anzitutto accolto il rilievo preliminare, circa i pretesi effetti retroattivi dell'intervenuta abrogazione del comma 1 -ter dell'art. 581 cod. proc. pen., disposta dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024. Sul punto basti richiamare l'opposto principio di diritto, enunciato da Sez. U, S I L V I A S T I C C A E m e s s o n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, secondo cui la disciplina già D a t o 8 4 4 c contenuta nel predetto art. 581, comma 1 -ter, «continua ad applicarsi alle F i r m a 2 e impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024», giacché - qualora, come nel b 3 7 b - 5 b 1 c caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale 5 f 5 8 a 6 5 7 9 9 c che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto l # : f 5 0 a h a formale, abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo 4 7 c l # : puntuale compimento - deve aversi riguardo, in applicazione del principio di cui i a all'art. 11 disp. prel. cod. civ., alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso.

3. Ciò posto, la retta interpretazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., in relazione ai giudizi nei quali, come quello odierno, la disposizione risulti tuttora transitoriamente applicabile, è stata fornita dalla medesima pronuncia T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : delle Sezioni Unite n. 13808 del 2025, De Felice.

4. In essa si richiama, anzitutto, la rado della disposizione, che era quella di garantire, al pari di quella ancora racchiusa nel successivo comma 1 -quater del medesimo art. 581, impugnazioni consapevoli e relative citazioni a giudizio S T E F A N O M O G I N I E m e s s o : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m a dall'esito certo; finalità al cui perseguimento, nel caso di imputato comparso in primo grado, era stata ritenuta dal legislatore necessaria e sufficiente l'allegazione, con l'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, tale da agevolare la notificazione, nei suoi confronti, dell'atto introduttivo del relativo giudizio.

L'evidenziazione, al momento della proposizione dell'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio era in quest'ottica necessaria, essendo 8 a l'adempimento strettamente funzionale - secondo le valutazioni legislative pro- 2 4 b d 0 a tempore operate - al raggiungimento dell'obiettivo anzidetto, nonché 3 5 5 6 e e ragionevolmente connesso a considerazioni di sistema, volte al raggiungimento l # : i a di una maggiore razionalità, rapidità ed efficienza del regime di notificazione del decreto di citazione. L'assetto risultante introduceva, sì, una regolamentazione formalmente restrittiva delle modalità di accesso al giudice, garantito dalla Costituzione e dalla CEDU, ma in vista di uno scopo legittimo e nel rispetto del principio di proporzionalità, che sono anche i requisiti cui si richiama la Corte di Strasburgo nel valutare la compatibilità di discipline siffatte rispetto all'art. 6 T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r della Convenzione (v., esemplificativamente, Corte EDU, 28/10/2021, Succi e D a : altri c.

Italia). Non era, invece, richiesto che la dichiarazione o elezione di domicilio in questione fosse "nuova", ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e in vista della proposizione dell'impugnazione, in quanto S I L V I A S T I C C A E m e s s o tale ulteriore condizione è stata sin dall'inizio stabilita, soltanto e in modo D a t o 8 4 4 c espresso, per l'imputato giudicato in assenza. E' la posizione di quest'ultimo, F i r m a 2 e dunque, che resta - tuttora, per il caso di imputato assistito da difensore di b 3 7 b - 5 b 1 c ufficio (comma 1 -quater dell'art. 581 cod. proc. pen., nel testo risultante dal 5 f 5 8 a 6 5 7 9 9 c medesimo art. 2, comma 1, lett. o), della legge n. 114 del 2024) - formalmente l # : f 5 0 a h a gravata di un maggiore onere, che si giustifica, in questo caso, pur sempre 4 7 c l # : nell'ottica della tutela rafforzata del principio della natura consapevole i a dell'esercizio del diritto di impugnazione.

5. In base all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio, da allegare unitamente all'atto di appello, non doveva - così - essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, risultando adeguata al raggiungimento del fine perseguito dal T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Le Sezioni Unite richiamano altresì, a sostegno dell'assunto, l'art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, S T E F A N O M O G I N I E m e s s o :

F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I D a : t o t o 4 F i r m a F i r m a ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, i quali prevedono H diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato, e si oppongono in pari modo ad interpretazioni estensive del requisito formale in scrutinio, incoerenti con la sua ratio e destinate a riverberarsi negativamente sulla pienezza del diritto di impugnazione.Per le stesse ragioni le Sezioni unite osservano che la dichiarazione o 8 a elezione di domicilio, da versare in atti assieme all'atto di impugnazione, a pena 2 4 b d 0 a di inammissibilità del medesimo, non necessariamente deve essere 3 5 5 6 e e materialmente unita all'atto stesso, potendo essere soltanto in esso richiamata, l # : i a a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarla con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio del grado ulteriore e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all'art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r D a :

6. Così ricostruita la retta esegesi della disciplina processuale in esame, e agevole rilevare come la sentenza impugnata vi si sia perfettamente conformata. L'atto di appello, secondo quanto risulta dagli atti, non solo non era corredato di dichiarazione o elezione di domicilio, nuova e autonoma, o anche S I L V I A S T I C C A E m e s s o solo antecedente e ad esso unita, ma neppure conteneva il richiamo espresso e D a t o 8 4 4 c specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua F i r m a 2 e collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e b 3 7 b - 5 b 1 c inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 5 f 5 8 a 6 5 7 9 9 c La Corte militare di appello ha, dunque, ineccepibilmente dichiarato l # : f 5 0 a h a l'inammissibilità del gravame. Le cause di inammissibilità non sono infatti 4 7 c l # : soggette a sanatoria e devono essere valutate e accertate, anche di ufficio, in i a ogni stato e grado del procedimento (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, fvlirabella, Rv. 281630-01).

7. Il ricorso è di conseguenza inammissibile, avendo esso ad oggetto una sentenza di appello già invalidamente impugnata (arg. ex Sez. 7, n. 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv. 255642-01). T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e D a : D a : Alla declaratoria di inammissibilita consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

S T E F A N O M O G I N I E m e s s o : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D E I D a : t o t o 5 F i r m a F i r m a I s c e O D S O D U R I J Is u o p ! e P o s Pp I 1 0 3 w e i 1 _ s e / Z 0 I 0 1 . L 1 2 4 1 4 a J o s u e i / 5 0 S Z O Z P W W I I s e i d I i e P a T h e s s 2 3 a p a l i Firmato DEI: STEFANO MOGINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47cf50a5f58ab37b - Firmato Da: SILVIA STICCAEmesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3556ee24bd0a8a70 Fir