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Sentenza — n. 16131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing high crime value and prior similar measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Luca Covello's appeal against a confirmation of his home detention order. The lower court found the defendant's alibi regarding a hospital visit implausible due to lack of prior communication and inconsistent vehicle behavior. The Court upheld the decision, emphasizing the high value of the alleged crime and the defendant's history of similar offenses as grounds for continued detention.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011: The court may maintain restrictive measures based on the high disvalue of the alleged offense and the defendant's prior similar conduct, even without new specific indicators of social danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary detention home detention social danger high disvalue prior offenses evidence evaluation Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Luca Covello, rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett.
Art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 191, cod. proc. pen.
Art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Si evidenziava, in proposito, che, con provvedimento del 9 ottobre 2024, di poco precedente a quello impugnato, il Tribunale di Cosenza aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per lo stesso reato oggetto di contestazione, rilevante ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, Brancucci
Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo
252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv.
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone
Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv.

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Testo completo

zza dei fatti, che dimostravano che l’indagato si era allontanato dalla sua abitazione per recarsi a un appuntamento con un conoscente, a bordo dell’autovettura Fiat Panda condotta dal padre, Mario Peppino Covello. Le spiegazioni fornite da Covello, al contempo, risultavano contraddette dalla circostanza che il suo accompagnamento in ospedale non era stato preceduto da alcuna comunicazione telefonica alle autorità di pubblica sicurezza e, per converso, non erano state avanzate richieste di soccorso al servizio del 118 o ad altri presidi sanitari della zona, che confermassero tale situazione emergenziale.

Si evidenziava, in ogni caso, che l’andatura veicolare moderata tenuta dal padre dell’indagato, al momento del controllo di polizia da cui traeva origine il presente procedimento, della quale si dava atto nel verbale di arresto in flagranza di reato di Luca Covello del 21 novembre 2024, non appariva sintomatica di un’attività di soccorso in corso di svolgimento, smentendo, anche sotto questo profilo, la versione dei fatti fornita dal ricorrente dopo essere stato fermato dai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Guarano. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Luca Covello, rilevanti ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza del disvalore del reato contestato al ricorrente e della reiterazione delle condotte illecite in esame, resa evidente dal fatto che, con provvedimento del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Cosenza aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per comportamenti analoghi, anch’essi rilevanti ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Sulla scorta di questa ricostruzione della vicenda cautelare, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il provvedimento restrittivo emesso nei confronti di Luca Covello dal Tribunale di Cosenza il 23 novembre 2024.

2. Avverso questa ordinanza confermativa Luca Covello, a mezzo dell’avv. Cristian Cristiano, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 191, 309, comma 10, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame di Catanzaro dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere il compendio indiziario acquisito convergente nei confronti di Luca Covello, trascurando di considerare che gli screenshots dei messaggi trasmessi con l’utenza cellulare dell’indagato, acquisiti dai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Guarano nel corso del controllo di polizia eseguito il 21 novembre 2024, ritenuti decisivi per la formulazione del giudizio censurato, dovevano ritenersi inutilizzabili.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 274 e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale di Covello, necessari per valutare l’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza, che dovevano essere correlati all’estemporaneità degli accadimenti criminosi e all’assenza di elementi circostanziali idonei ad affermare l’elevata pericolosità sociale del ricorrente; connotazioni, queste, che rendevano evidente l’inadeguatezza del regime restrittivo patito dall’indagato.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O C E N T O N Z E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 b a c 0 f 9 c a f 3 6 5 9 b 3 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F I L I P P O C A S A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : e 9 8 0 d a 3 e 7 7 6 7 1 7 a dell’indagato, Mario Peppino Covello, mentre guidava la Fiat Panda a bordo della quale il ricorrente veniva sottoposto a controllo dai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Guarano, posizionato nel sedile posteriore del mezzo, non appariva sintomatica di un’attività di soccorso in corso di svolgimento.

Sulla base di questi, convergenti, elementi, appare evidente la congruità del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame di Catanzaro nei confronti di Luca Covello, in linea con quello originariamente espresso dal Tribunale di Cosenza, a proposito del quale deve ribadirsi che le acquisizioni probatorie, così come richiamate, convergevano in senso sfavorevole al ricorrente, imponendo di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. In questa cornice, non può non rilevarsi conclusivamente che l’ipotesi alternativa, prospettata in termini meramente congetturali dalla difesa del ricorrente, finalizzata a prefigurare che Mario Peppino Covello stava accompagnando in ospedale il figlio per un malore improvviso, dovuto a una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti, oltre che smentita dalle emergenze indiziarie probatorie che si sono già richiamate, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:

«In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01;

Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, necessari per valutare l’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza, che dovevano essere correlati all’estemporaneità degli eventi criminosi e all’assenza di elementi circostanziali idonei ad affermare l’elevata pericolosità sociale dell’indagato.

Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame di Catanzaro ricostruiva correttamente la posizione cautelare di Luca Covello, attualizzandola alla luce delle emergenze indiziarie richiamate nel provvedimento cautelare genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale dell’indagato rispettoso delle risultanze processuali. Invero, l’elevato disvalore dell’ipotesi delittuosa contestata a Covello, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, imponeva di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Catanzaro sull’adeguatezza del regime degli arresti domiciliari a contenere il rischio di recidiva dell’indagato, che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete.

Si evidenziava, in proposito, che, con provvedimento del 9 ottobre 2024, di poco precedente a quello impugnato, il Tribunale di Cosenza aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per lo stesso reato oggetto di contestazione, rilevante ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale elemento processuale assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce dei numerosi precedenti penali gravanti sul ricorrente, tra cui i delitti di rapina, furto, evasione e ricettazione. 4 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O C E N T O N Z E E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 b a c 0 f 9 c a f 3 6 5 9 b 3 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F I L I P P O C A S A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : e 9 8 0 d a 3 e 7 7 6 7 1 7 a