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Sentenza — n. 16130/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows revocation of suspended sentence due to new crime committed after suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore generale requested the revocation of a suspended sentence granted to Vincenzo Criscuolo, arguing the lower court erred by citing the wrong legal basis. The court found the request was properly grounded under Article 168, paragraph 1, number 1 of the Penal Code because Criscuolo committed a new crime within the five-year period. Consequently, the lower court's refusal was annulled and the case was remitted for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 163, para. 1, n. 2; Art. 168, para. 1, n. 1 cod. pen.; The request for revocation of a suspended sentence is valid if based on a new crime committed by the beneficiary within the statutory period, regardless of whether the lower court cited the wrong provision regarding pre-existing obstacles.

Parole chiave

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suspended sentence revocation new crime within five years Article 168 Penal Code judicial execution judge remittal for new trial revoca della sospensione condizionale remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163, para. 1, n. 2 cod. pen.
pen., in relazione all’art. 163, primo comma, n.
Art. 164, para. 4 cod. pen.
pen., espressamente richiamato, con la conseguenza che il riferimento all’art. 164, quarto comma, cod.
Art. 168, para. 1, n. 1 cod. pen.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione sull’assunto che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena era stata presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ai sensi dell’art. 168, quarto comma, cod.
Art. 168, para. 4 cod. pen.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione sull’assunto che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena era stata presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ai sensi dell’art. 168, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di Criscuolo Vincenzo, nato a Napoli il 24/08/1981 avverso l’ordinanza emessa il 24/01/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta, presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, finalizzata a ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo Criscuolo con la sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 2 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2016. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione sull’assunto che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena era stata presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ai sensi dell’art. 168, quarto comma, cod. pen.

Ne conseguiva che ostava all’accoglimento dell’istanza la circostanza che il Tribunale di Paola era a conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio sospensivo, essendo presente nel fascicolo processuale il certificato penale dove era annotata la sentenza preclusiva, rappresentata dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 20 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2019.

2. Avverso questa ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 163, primo comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Si deduceva, in proposito, che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo Criscuolo, con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Paola del 2 novembre 2015, era stata presentata ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., espressamente richiamato, con la conseguenza che il riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen., contenuto nel provvedimento censurato, era eccentrico rispetto all’oggetto dell’istanza presupposta. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che, secondo la Corte di appello di Napoli, la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vincenzo Criscuolo con la sentenza irrevocabile del 2 novembre 2015, presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli exart. 168, quarto comma, cod. pen., non era accoglibile, perché il Tribunale di Paola era a conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, essendo presente nel fascicolo processuale il certificato penale dove era annotata la sentenza preclusiva. Tale pronuncia, in particolare, era costituita dalla sentenza deliberata dal Tribunale di Napoli il 20 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2019.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l’istanza di revoca era stata avanzata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 163, primo comma, n. 2, cod. pen., che veniva espressamente richiamato nella stessa richiesta. Ne consegue che, al contrario di quanto affermato nell’ordinanza censurata, la revoca del beneficio sospensivo concesso a Criscuolo veniva presentata sul diverso assunto, prefigurato dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ricorreva l’ipotesi in cui il condannato commette «un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli».

Ne deriva che è pacifico che la richiesta di revoca presupposta richiamava espressamente l’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. e indicava la causa della revoca, obbligatoria e operante di diritto, nella circostanza che Vincenzo Criscuolo aveva commesso un altro delitto nel quinquennio. Il ricorrente, infatti, con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2019, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., commesso nell’arco temporale compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 19 febbraio 2019.

Ricostruita in questi termini la piattaforma processuale su cui interveniva provvedimento impugnato, appare del tutto inconferente il richiamo, effettuato dal Giudice dell’esecuzione, al combinato disposto degli artt. 168, quarto comma, e 164, quarto comma, cod. pen., riguardante la diversa ipotesi della sospensione condizionale concessa in presenza di una causa ostativa – conosciuta o conoscibile – e alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01). Non può, in ogni caso, non rilevarsi conclusivamente che il Tribunale di Paola, nel momento in cui concedeva il beneficio sospensivo controverso, con la sentenza irrevocabile del 2 novembre 2015, non poteva essere a conoscenza della causa preclusiva richiamata dal Giudice dell’esecuzione, intervenuta successivamente, riconducibile alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Napoli il 20 febbraio 2019.

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio. P