Italian Supreme Court annuls criminal conviction for possessing a mobile phone due to unconstitutional administrative ban.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the lower court's conviction for violating a ban on possessing mobile phones. The defendant argued the subjective element of the crime was missing, but the decisive factor was a prior Constitutional Court ruling declaring the administrative ban unconstitutional. Consequently, the court held that the criminal penalty became void because the underlying administrative prohibition no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011: The criminal penalty for violating an administrative ban on possessing mobile phones is void if the ban is declared unconstitutional, rendering the criminal offense non-existent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassini Sonny, nato a Gorizia il 28/10/2002 avverso la sentenza dell’08/10/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato Giuseppe Muzzupappa, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, senza o con rinvio; F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ribadiva la penale responsabilità di Sonny Cassini in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestato in quanto l’imputato, destinatario di avviso orale del Questore, con prescrizione accessoria di non possedere e/o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, aveva violato detta prescrizione essendo stato trovato in possesso di un telefono cellulare.
2. Ricorre l’imputato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato addebitato, nonostante l’assenza di elementi che deponessero in tal senso. Egli aveva sempre dichiarato di avere dimenticato di non poter tenere con sé il cellulare. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2 del 2023, antecedente la pronuncia della sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. L’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 è disposizione meramente sanzionatoria dell’infrazione ai divieti di cui al menzionato comma 4 (e ai commi 5 e 6-bis) del precedente art.
3. Con la caducazione ex tunc, in forza del giudicato costituzionale, della possibilità per il questore di imporre il divieto di possedere e/o utilizzare telefoni cellulari, l’illiceità penale della trasgressione deve considerarsi pertanto venuta meno.
2. In presenza di ricorso, quale quello odierno, non manifestamente infondato, né altrimenti inammissibile, va pertanto adottata in questa sede – ai 2 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C E N T O F A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 5 7 9 9 c 5 b 1 c 2 e 8 4 4 c sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. – immediata declaratoria di insussistenza del fatto di reato, ciò comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’assorbimento di ogni altra questione in ricorso sollevata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il