Criminal appeal dismissed for inadmissibility; execution judge's factual assessment of crime continuity stands.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to recognize crime continuity. The lower court found no common elements between the offenses due to their temporal gaps, geographic dispersion, and distinct modus operandi, rejecting the defendant's argument that fraud alone unified the acts. The Supreme Court ruled that the execution judge properly evaluated all specific indicators and that the defendant's challenge to this factual assessment was inadmissible as it sought a re-evaluation of the facts, which is outside the scope of the jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 1, 3; Art. 671 c.p.p.: In proceedings for the execution of a judgment, the judge cannot recognize crime continuity based on a generic delinquency program; instead, there must be evidence that subsequent crimes were planned with specific deliberation at the time of the first offense, and a challenge to the factual assessment of continuity indicators is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Castaldo Claudio nato a TORINO il 22/08/1976 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Cinzia Parasporo che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Castaldo Claudio e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna del medesimo Castaldo l’una emessa dal Tribunale di Palmi il 24 giugno 2009 e le altre due dalla Corte di Appello di Roma in data 10 marzo 2016 e 11 ottobre 2023. Il giudice dell’esecuzione evidenziava l’assenza di elementi comuni alle tre sentenze, trattandosi nel primo caso di reato di ricettazione di un assegno bancario commesso nel mese di marzo 2007 e di truffe in danno dell’INPS, realizzate a distanza di anni, con modalità seriali e grazie al supporto di un complice. Il Tribunale non ravvisava neppure elementi di contatto fra le suddette vicende e l’attività truffaldina commessa in pregiudizio della Carroccetti Alfio snc; l’uso della frode, che appare essere l’unico elemento di unitarietà fra i vari reati non appariva al Tribunale elemento sufficiente per riconoscere dietro tali condotte il medesimo disegno criminoso.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il difensore lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 125 commi 1 e 3 cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente aveva prospettato e sottoposto al giudice dell’esecuzione le ragioni per le quali riteneva che si potesse riconoscere l’unicità del disegno criminoso e ciò anche con rifermento a gruppi di reati commessi all’interno del pur ampio arco temporale considerato. Il provvedimento impugnato incentra il rigetto dell’istanza sull’elemento cronologico, ma avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza degli ulteriori indici e soprattutto la circostanza che tutte le attività criminose poste in essere erano finalizzate a reperire risorse per finanziare l’attività di restauratore.
3. Il sostituto procuratore generale Cinzia Parasporo depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 Rv. 267596) Il giudice dell’esecuzione ha valutato l’arco temporale, la disomogeneità geografica delle condotte, la diversità dei reati, la presenza di complici in alcuni dei fatti e di un diverso modus operandi fra le condotte stesse e ne ha derivato la completa autonomia di una condotta rispetto alle altre; il Tribunale di Roma ha anche affrontato la apparente omogeneità data dalla condotta truffaldina e dalla identità del bene giuridico leso per escludere che potesse essere un elemento di unitarietà.
Per contro, il ricorrente si limita a stigmatizzare detta valutazione, che è stata condotta dal giudice dell’esecuzione esaminando tutti gli aspetti caratteristici delle condotte criminose, escludendo anche che la finalità di lucro sottesa alle condotte potesse essere ritenuta di per sé dimostrativa dell’identità di disegno criminoso, proprio in assenza di ulteriori e ben più pregnanti indicatori specifici della continuazione. La critica del ricorrente si incentra dunque sul merito della valutazione degli indicatori e non sul metodo utilizzato : come tale è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del fatto che è estranea al giudizio di legittimità.
2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di