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Sentenza — n. 16072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding correction of name error in criminal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly corrected a material error in the defendant's name without violating procedural stability. The appellant argued that her right to defense was infringed because the trial proceeded under the name 'Ciappa Maria Letterina' before her administrative name change. The court held that since the appellant was physically present and aware of the proceedings, she effectively exercised her defense rights despite the clerical discrepancy.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; When a material error in the defendant's name is identified after a final judgment, the execution judge must correct the error rather than rescind the judgment, provided the defendant was physically present and aware of the proceedings, thereby preserving the right to defense.

Parole chiave

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correction of material error procedural stability principle right to defense name discrepancy in judgment execution of criminal judgment errore di persona inganno sull'identità cambiamento del nome

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro
(Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv.
Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, dep. 2013, Dagrada
(Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, dep. 2013, Dagrada, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ciappa Maria nato a PETRALIA SOPRANA il 21/05/1946 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di Termini Imerese udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino che chiedeva dicharsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Termini Imerese, in qualità di giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento di precedente ordinanza emessa de plano dal medesimo Tribunale, ed avente ad oggetto la correzione delle generalità dell’ istante Ciappa Maria, che aveva chiesto la rescissione del giudicato inerente la sentenza emessa dal medesimo Tribunale n. 310/2021 definitiva il 14.06.2023 sul presupposto della diversa identità fra la istante e la condannata, emetteva ulteriore ordinanza, in esito a procedimento celebrato in camera di consiglio, ordinando la correzione delle generalità dell’imputata contenute nella predetta sentenza da Ciappa Maria a Ciappa Maria Letterina.

2. Il giudice dell’esecuzione procedeva ad accertamenti presso il servizio anagrafe e verificava come vi fosse perfetta identità fra Ciappa Maria Letterina e Ciappa Maria, atteso che la medesima aveva fatto istanza per mutare il proprio nome da Maria Letterina e Maria; l’iter amministrativo si concludeva e, pertanto, la istante otteneva il mutamento di nome. Il Tribunale richiamava ulteriori dati a conferma dell’assoluta identità della istante rispetto alla condannata : Ciappa Maria, già Letterina, aveva contratto matrimonio con Neurotti Biagio e il suo nucleo familiare era composto anche dal figlio, Neurotti Sergio Silvio.

Il reato per il quale la Ciappa ha riportato la condanna del cui giudicato chiede la rescissione sono le lesioni in danno del figlio, Neurotti Sergio Silvio, il quale nello sporgere querela nei confronti della madre la indicava come Ciappa Maria Letterina. Tali elementi deponevano, secondo il giudice dell’esecuzione, per la accertata identità fra Ciappa Maria e Ciappa Maria Letterina, e dunque fra la istante e la persona condannata con la sent. 310/2021; veniva pertanto respinta l’istanza di rescissione del giudicato, nonché di sospensione dell’esecutività del SIEP e veniva semplicemente disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nelle generalità della sentenza.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la condannata tramite il difensore di fiducia lamentando violazione di norma processuale stabilità a pena di nullità, segnatamente dell’art.179 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta un vulnus al diritto di difesa in quanto l’allora imputata nel corso del giudizio non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa con riferimento agli atti processuali formatisi e indirizzati a Ciappa Maria Letterina. Tutto il processo si è svolto con la indicazione delle generalità dell’imputata come Ciappa Maria Letterina, nonostante fosse presente Ciappa Maria e ciononostante non fossero state corrette le generalità. Quindi l’imputata, ritenendo che il processo si stesse svolgendo nei confronti di altro soggetto si è disinteressata della difesa; per tali ragioni il ricorrente riteneva che l’errore commesso da chi non aveva correttamente indicato le generalità dell’imputata non potesse riverberarsi sulla istante che si ritrova condannata in via definitiva.

3. Il sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino deposita conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito. (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091 - 01) In caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale. (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, dep. 2013, Dagrada, Rv. 254772 - 01) A fronte degli accertamenti disposti presso l’ufficio anagrafe, il tribunale si è attenuto ai principi sopra espressi, avendo verificato l’assoluta identità fra la istante Maria Ciappa e Maria Letterina Ciappa e ha correttamente proceduto non già alla rescissione del giudicato, bensì alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza e relativo al nome dell’imputata.

Il provvedimento dell’Ufficio Anagrafe, peraltro adito dalla stessa Maria Letterina Ciappa che chiedeva la modifica del nome, fa chiarezza circa quanto accaduto e consente, come ritento dal giudice dell’esecuzione, di affermare che Maria Letterina Ciappa e Maria Ciappa sono la medesima persona. Il coniuge e il figlio sono i medesimi, del resto il reato del quale la Ciappa è stata ritenuta responsabile sono lesioni in danno del figlio, che è il figlio di Ciappa Maria. Date queste premesse non è individuabile alcun vulnus al diritto di difesa.

L’imputata presente al processo era Maria Ciappa alias Maria Letterina Ciappa, che è il nome con il quale la donna è stata condannata. La ricorrente per sua stessa ammissione era presente all’udienza, ha declinato le sue generalità ed era certamente lei il soggetto fisicamente individuato come imputata in quel processo. Conseguentemente, l’imputata ha potuto esercitare tutte la facoltà e i diritti difensivi, soprattutto perchè era perfettamente a conoscenza che il processo si stava svolgendo nei suoi confronti, per quanto le sue generalità fossero declinate ante modifica dell’Anagrafe, peraltro modifica dalla stessa istante richiesta.

Né la lamentata circostanza che il processo si sia svolto nei confronti dell’istante - identificata con le generalità non corrette - senza che il giudice procedente disponesse fin da subito la correzione dell’errore materiale, può essere ritenuta avere inficiato in qualche maniera il diritto di difesa della imputata che, come detto, pur presente al processo, ha scelto di disinteressarsi della propria difesa e del procedimento, pur essendo perfettamente consapevole di essere l’imputata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 da versarsi alla cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la r