Cassation Court dismisses rescission appeal where defendant voluntarily chose a non-existent address to evade process knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Shytani's appeal against the Florence Court of Appeal's refusal to rescind a final judgment. Shytani argued that the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding his lack of knowledge of the proceedings, claiming he was unaware of the trial due to ineffective service at a conventional address. The Court held that because Shytani voluntarily selected a non-existent address to avoid receiving notices, his failure to appear constituted a deliberate evasion rather than mere negligence, thereby barring the rescission of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629-bis c.p.p.; Art. 420-bis c.p.p.: The lack of process knowledge does not preclude trial validity unless the defendant deliberately evaded it; voluntarily choosing a non-existent address to avoid service constitutes such deliberate evasion, precluding rescission of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SHYTANI FRANCESCO (CUI 05BVWS9) nato a CIVITANOVA MARCHE il 25/05/1994 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata dalla difesa di Francesco Shytani, in relazione alla sentenza in data 31 marzo 2022, con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 l. n. 110 del 1975.
2. Con atto a firma del difensore, avv. Christian Vannucchi, Francesco Shytani ricorre avverso l'ordinanza suddetta, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e 6 Convenzione EDU, nonché vizio di motivazione, con riferimento al tema della volontaria e consapevole sottrazione alla conoscenza del processo. Osserva il ricorrente che è pacifico che le notifiche di tutti gli atti relativi al procedimento di merito sono state effettuate al domicilio dichiarato e si sono perfezionate per compiuta giacenza.
È, però, altrettanto certo che il ricorrente è stato sempre assistito da un difensore di ufficio con il quale non è mai entrato in contatto. Tanto posto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rescissione del giudicato, rilevando che dichiarazione di assenza era stata adottata in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. tenuto conto sia della mancata consegna a mani dell'atto di vocatio in iudicium sia dell’esecuzione della notifica ad un domicilio eletto - quello di via Remo Cerini - non effettivo, ma convenzionale per essere stato istituito dal Comune di Pistoia per coloro che si trovano senza fissa dimora.
L’ordinanza impugnata ha, invece, respinto la richiesta di rescissione con motivazioni contraddittoria ed illogica. Contraddittoria in quanto afferma l'esistenza dell'indirizzo presso il quale sono state effettuate le notifiche nonostante il loro perfezionamento presso la casa comunale proprio a causa della sua natura convenzionale e non fittizia del domicilio dichiarato o eletto. Illogica laddove ha desunto la volontaria e consapevole sottrazione alla conoscenza del processo dalla comunicazione da parte da parte dell’imputato all’indirizzo convenzionale.
Con tale dichiarazione, infatti, lo stesso aveva inteso rappresentare la propria situazione di soggetto senza fissa dimora, come indicato nel documento d'identità. Tale peculiare condizione imponeva, ai fini della regolarità della notifica, l’esecuzione di ricerche e la consegna a mani dell'atto di vocatio in iudicium, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 420 bis cod. proc. pen. D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione dei principi fissati dall’art. 6 CEDU in tema di informazione sull'accusa, esclude qualunque automatismo tra la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento e l’indicazione di un domicilio falso; sono sempre necessarie condotte positive dell’imputato onde evitare l’operatività di mere presunzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sviluppate con l’impugnazione non sono fondate.
1. È pacifico ed incontestato che tutte le notifiche degli atti processuali sono state eseguite presso il domicilio dichiarato dall’imputato senza alcuna precisazione in ordine alla sua natura fittizia, trattandosi, come si legge nel ricorso, di uno di quegli indirizzi che vengono utilizzati per permettere alle persone senza fissa dimora di ottenere comunque i documenti. Si tratta, quindi, di un domicilio, manifestamente inidoneo a permettere al ricorrente di ricevere gli atti del procedimento perché non corrispondente ad un luogo ove lo stesso poteva essere fisicamente rintracciabile.
Ne segue che Francesco Shytani è posto, fin dall'origine, nella consapevole impossibilità di ricevere notizie del procedimento penale in parola, della cui esistenza aveva piena contezza 2. Da tale premessa in fatto la Corte territoriale ha tratto la conclusione, ineccepibile sul piano giuridico, che l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. non può essere accolta, versando il ricorrente in una "situazione di incolpevole mancata conoscenza del processo". Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, (cfr. Sez. U, n.28912 del28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01), chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento» di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., hanno delineato, più in generale, i confini di ammissibilità del processo celebrato "in assenza" dell'imputato, coerentemente con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle varie Corti sovranazionali, evidenziando come l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
In applicazione di tale principio è stato ribadito che, con riguardo specifico alla rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto e nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 1, n.47373 del12/11/2024, Muhametaj Mirand, Rv. 287291 – 01;
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Tuttavia, "la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli sì sia ad essa deliberatamente sottratto. Solo in questo caso, pertanto, quel difetto di conoscenza potrà reputarsi «colpevole», come l’art. 629-bis cod. proc. pen. richiede per escludere la possibilità di rescissione del giudicato (o l'art. 420-bis per superare le decadenze probatorie verificatesi nel processo); non anche, invece, qualora esso sia ascrivibile ad una condotta semplicemente negligente di costui (Sez. 3, n.35426 del13/05/2021, Sejdini Marsel, Rv. 281851 – 01;
Sez. U, n.23948 del28/11/2019, dep. 2020 , Ismail Darwish Mhamein motivazione;).
3. Alla luce degli enunciati principi discende, come evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che Francesco Shytani ha coscientemente e volontariamente eletto, quale proprio domicilio per la ricezione delle varie notifiche, un indirizzo inesistente, Da ciò è agevole ricavare che la ricorrente fosse ben consapevole che l'indirizzo indicato non avrebbe, di fatto, consentito la ricezione degli atti del procedimento in parola e, anzi, tale elezione ben può ricondursi ad un espediente per sottrarsi al processo, essendo stato scientemente indicato un recapito inesistente, non veritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi la dichiarante od altre persone legittimate alla ricezione.
Francesco Shytani, quindi, avrebbe dovuto eleggere domicilio in luogo idoneo, quale ad esempio lo studio di un difensore di fiducia o d'ufficio, e, quantomeno, avrebbe dovuto rendere nota alla PG procedente la sua iscrizione al registro nazionale delle persone senza fissa dimora: omettendo tali adempimenti, dunque, si è volontariamente reso irreperibile, il che osta all'accoglimento della rescissione richiesta.
4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va