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Sentenza — n. 15936/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after new sentencing measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant lost standing after a new judicial measure was issued. Youness Handaji argued that the original prison order was invalid because it was notified to a revoked lawyer, but the court found the appeal moot. The public prosecutor had already unified the sentences and granted a probationary placement, rendering the contested order irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal becomes inadmissible if the underlying legal situation changes such that the applicant no longer has a legitimate interest in the outcome.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza di interesse inammissibilità del ricorso unificazione di pene concorrenti affidamento in prova vizio di motivazione ordine di carcerazione Tribunale di Bergamo ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 38 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HANDAJI Youness nato in MAROCCO il 30/06/1998 avverso l'ordinanza del 07/02/2025 del GIP TRIBUNALEdi Bergamo Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco DALL’OLIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’incidente d’esecuzione promosso nell’interesse di Youness HANDAJI avverso l’ordine di carcerazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica il Tribunale di Bergamo in data 7 agosto 2024 con il quale è stata posta in esecuzione la pena detentiva di tre anni e un mese di reclusione in relazione a due condanne.

2. Ricorre Youness HANDAJI, a mezzo del difensore avv. Noemi Mariani, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando il vizio di motivazione perché l’ordine di carcerazione è stato notificato a un difensore che era stato revocato.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come si desume dal certificato dello stato di esecuzione, rilasciato dalla Procura della Repubblica il Tribunale di Bergamo in data 28 marzo 2025 n. 248/2025 SIEP, dopo l’emissione del provvedimento impugnato, il pubblico ministero ha emesso un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti in data 6 marzo 2025, cui ha fatto seguito, in forza della decisione nel frattempo assunta dal Tribunale di sorveglianza, l’affidamento in prova al servizio sociale (verbale di sottoposizione agli obblighi in data 12 marzo 2025). Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità, poiché il ricorrente deduceva, quale interesse al ricorso, che il provvedimento impugnato gli aveva precluso di avanzare l’istanza di affidamento; misura nel frattempo disposta. 3.1. Non seguono le spese e gli accessori per la originaria sussistenza di interesse. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza