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Sentenza — n. 15864/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for continued crimes due to improper base penalty selection and lack of specific reasoning for satellite increases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's execution order regarding the calculation of penalties for continued crimes. The convicted applicant argued that the base penalty should have been derived from the most serious single crime rather than the combined result of internal continuations, and that the reasoning for additional increases was insufficient. The court agreed, ruling that the execution judge failed to properly separate previously unified crimes and lacked specific justification for the increases applied to satellite offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.: In cases of continued crimes, the execution judge must separate crimes already unified by the trial judge, identify the most serious one, and apply independent increases for each satellite offense with specific reasoning.

Parole chiave

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continued crimes execution order base penalty selection satellite offenses lack of motivation penal calculation Cassation annulment formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2 cod. pen.
Nel caso in esame, in violazione della lettura degli art. 81 cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Nel caso in esame, in violazione della lettura degli art. 81 cod. pen., 671 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024
(Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019
286261 – 01; conformi Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv.
Sez. 1, n. 12164 del 09/01/2025
275845 – 01, Sez. 1, n. 12164 del 09/01/2025, PG in proc.
Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009
Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Di Risio, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Toma Cezar Florian nato in ROMANIA il 02/03/1981 avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Francesca Costantini, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di Cezar Florian Toma di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di Roma del 25 novembre 2011;

2. sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 marzo 2012;

3. sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 giugno 2019;

5. sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 maggio 2021), respingendola con riferimento ad una ulteriore sentenza di condanna (4. sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 ottobre 2019). Per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in 5 anni di reclusione e 1.640 euro di multa, individuando come pena base quella della sentenza n. 5, ed aggiungendo tre aumenti per continuazione, uno per ciascuna sentenza di condanna inserita nel cumulo giuridico.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché come pena base è stata assunta quella complessiva della sentenza n. 5 senza scindere le pene inflitte per i due reati oggetto della sentenza di condanna ed individuare come pena base quella inflitta per il reato più grave. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché non c'è alcuna motivazione, neanche apparente, circa gli aumenti di pena per i reati satellite.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, Francesca Costantini, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. I due motivi possono essere affrontati congiuntamente. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sostenuto più volte che “in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; conformi Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01, Sez. 1, n. 12164 del 09/01/2025, PG in proc.

Sferrazza, n.m.). Nel caso in esame, in violazione della lettura degli art. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., e 187 disp. att. cod. proc. pen. data dalla sopra ricordata consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione ha individuato come pena base non quella del reato più grave della sentenza n. 5, ma quella risultante all’esito della continuazione interna tra i due reati che erano stati oggetto di quella condanna (una rapina ed un reato di resistenza a pubblico ufficiale). Inoltre, sempre, in violazione delle medesime norme di legge, il giudice dell’esecuzione ha inflitto un aumento unico per i reati oggetto della sentenza n. 3, che, però, erano due (una rapina ed un reato di lesioni aggravante), ed in questo modo non ha permesso di comprendere quale sia, ad ogni effetto penale, la porzione di pena attribuita all’uno o all’altro reato.

Da ultimo, come osserva il ricorso, il giudice dell’esecuzione ha anche disposto aumenti in continuazione per i reati satellite in totale difetto di motivazione, atteso che la motivazione che regge gli aumenti per i reati satellite si risolve in ordinanza nella espressione “valutati tutti gli indici di cui all’art. 133 cod. pen.”, che, in assenza di ulteriori indicazioni sulla valutazione dei fatti di reato in altri passaggi della motivazione che consentano di comprendere a quali parametri il giudice si riferisca in concreto, è una motivazione che si colloca al di sotto della soglia minima delle espressioni, pur concise, che devono caratterizzare i provvedimenti esecutivi (cfr.

Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Di Risio, Rv. 244115). Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata nella parte in cui determina il trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su tale punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio