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Sentenza — n. 15863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls prison permission denial due to failure to balance critical review lack with positive external work evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order denying a prison permission, ruling that the trial judge failed to properly weigh positive evidence against the lack of critical self-reflection. The prisoner argued that his daily external work without escort and positive treatment results should have offset the absence of deep reflection on past crimes. The court held that the lower court illogically treated the lack of critical review as the sole determinant, ignoring the significant safety indicators provided by the external work authorization and treatment progress.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord. pen.; Art. 21, ord. pen.: In evaluating a permission request, the surveillance judge cannot omit considering how the detainee utilized previously granted external work spaces when assessing current social danger and reintegration needs.

Parole chiave

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prison permission social danger assessment external work authorization critical self-reflection proportionality of evidence penitentiary conduct reintegration requirements permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord. pen.
L’art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord.
Art. 21, ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola
Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio
269195 – 01; conforme Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv.
Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias
pen.(Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 22296 del 10/01/2023, Scuderi
273609 – 01; conforme, più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 22296 del 10/01/2023, Scuderi, n.m.) Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuo
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nuccetelli Augusto nato a ROMA il 13/06/1965 avverso l'ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G., Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di permesso premio presentata dal condannato Augusto Nuccetelli. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto che, pur se il comportamento del detenuto in carcere è giudicato molto positivamente nelle relazioni di servizio, non siano state affrontate dal condannato le dinamiche risultanti dal suo curriculum deviante (il detenuto ha riportato condanne per omicidio, rissa, oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione e furto), nè sono state spese da quest’ultimo riflessioni circostanziate sul gravissimo reato da cui è scaturita la pena in esecuzione, né è stata approfondita la tematica dell'uso di stupefacenti ed alcool dichiarato in occasione dell'ingresso in carcere, per cui deve ritenersi che la concessione del permesso premio sia ancora prematura.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione dei numerosi encomi ricevuti in carcere dal detenuto, della circostanza che lo stesso è stato ammesso al lavoro esterno, che svolge tutti i giorni tranne il giovedì, e che nel lavoro esterno ha dato prova di elevata affidabilità, recandosi sul posto di lavoro senza scorta e rispettando sempre puntualmente le prescrizioni; l’istanza è stata respinta per la mancanza di revisione critica, ma non si comprende in base a quale parametro valutativo il Tribunale l'abbia affermata perchè il comportamento del condannato in carcere è positivo e non manca la riflessione sui reati commessi; non è vero, inoltre, che egli abbia mai fatto uso di stupefacenti, come scritto, invece, nella motivazione dell’ordinanza; la circostanza che il detenuto abbia fruito di spazi di libertà del lavoro esterno, e non abbia mai violato le prescrizioni, avrebbe dovuto esser oggetto di valutazione nell'ambito della decisione sul permesso premio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L’art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord. pen. dispone che “ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro”. Dal tenore letterale dell'art. 30-ter appare, pertanto, evidente che il giudice, in tema di permessi-premio, debba accertare la sussistenza di tre requisiti, che sono presupposto logico- giuridico della concedibilità del beneficio: la regolare condotta del detenuto; l'assenza di pericolosità sociale dello stesso; la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Nel caso in esame, dalla motivazione della ordinanza impugnata si ricava che non vi è questione né sulla regolare condotta del detenuto, né sulla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. La questione attiene, invece, all’assenza di un processo di rivisitazione critica delle proprie condotte pregresse, da cui si dovrebbe desumere la pericolosità sociale del detenuto. E’ vero che la richiesta del Tribunale di un processo di rivisitazione critica non è eccentrica rispetto al giudizio di pericolosità, perché la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, ai fini della concessione del permesso premio di cui all’art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 – 01; conforme Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173).

Però, è anche vero che nel caso in esame la mancanza di rivisitazione critica è stata assunta in modo illogico come unico indice dirimente del giudizio di pericolosità, e non è stata bilanciata con gli indici di segno contrario risultanti dall’istruttoria, quali l'adesione del detenuto alle offerte trattamentali, i risultati conseguiti nel trattamento penitenziario ed il positivo comportamento tenuto nel corso del lavoro esterno, che, qualora adeguatamente valutati, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso dell’istanza. In particolare, l’apparente contraddizione tra l’esser stato ammesso il detenuto al lavoro esterno senza scorta, circostanza che sottende un giudizio di assenza di pericolosità risolvendosi in una autorizzazione ad uscire dall’istituto penitenziario quasi tutti i giorni, e la negazione di un permesso premio una tantum, non è risolta dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, che non affronta proprio il tema del positivo esito del lavoro esterno e della sua incidenza sul giudizio di pericolosità previsto dalla norma attributiva di potere.

Il collegio ritiene, pertanto, di dare seguito all’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto che “nella valutazione della richiesta di permesso premio presentata da un detenuto già ammesso al lavoro esterno, il magistrato di sorveglianza, pur in assenza di un rapporto di necessaria implicazione tra i due istituti, non può omettere di considerare, nel contesto della verifica dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato e della corrispondenza del permesso a esigenze di risocializzazione, il modo in cui il detenuto ha fruito degli spazi di libertà già concessi per effetto del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 21 ord. pen.(Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273609 – 01; conforme, più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 22296 del 10/01/2023, Scuderi, n.m.) Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuo