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Sentenza — n. 15860/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against revocation of pardon due to failure to notify hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Vincenzo Orefice's appeal against the revocation of his pardon, annulling the lower court's order. The defendant argued that the revocation violated procedural rights because the hearing notice was never properly served, and the public prosecutor supported this claim. The court ruled that the failure to notify the defendant and his counsel of the hearing date constituted an absolute nullity under Article 178 of the Code of Criminal Procedure, requiring the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 178 cod. proc. pen.: The failure to notify the defendant and their counsel of the hearing date in execution proceedings constitutes an absolute nullity of general order, which is subject to automatic review at any stage of the proceedings.

Parole chiave

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absolute nullity execution proceedings omitted notification pardon revocation hearing date procedural defect automatic review revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.
220093), emerge che il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza del pubblico ministero all’esito di udienza camerale dopo aver sentito le parti, come riporta in un passaggio della motivazione il provvedimento impugnato, seguendo correttamente la procedura generale prevista dall’art. 666 cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
666 citata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod.
Art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
pen., riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità sia quello proprio delle nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, cod.
art. 666 cod. proc. pen
220093), emerge che il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza del pubblico ministero all’esito di udienza camerale dopo aver sentito le parti, come riporta in un passaggio della motivazione il provvedimento impugnato, seguendo correttamente la procedura generale prevista dall’art. 666 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
666 citata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, D'Alfonso
Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha
Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone
Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Orefice Vincenzo nato a CASAVATORE il 30/07/1947 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG,Alessandro Cimmino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dell’indulto che era stato concesso a Vincenzo Orefice con ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 17 settembre 2007, riportata al n. 44 del certificato del casellario giudiziale. L’istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore della l. 31 luglio 2006, n. 241.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata disposta la revoca del beneficio senza che al condannato venisse notificato l'avviso di udienza; l'applicazione dell'indulto può essere concessa con provvedimento de plano, la revoca dell'indulto, invece, deve essere effettuata mediante la procedura ordinaria dell'art. 666 cod. proc. pen. che presuppone la celebrazione di una udienza camerale preceduta dalla notifica di un avviso della fissazione dell’udienza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, a n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza del pubblico ministero all’esito di udienza camerale dopo aver sentito le parti, come riporta in un passaggio della motivazione il provvedimento impugnato, seguendo correttamente la procedura generale prevista dall’art. 666 cod. proc. pen. Dalla lettura degli atti emerge, però, altresì, che il contraddittorio nei confronti del condannato non era stato incardinato regolarmente, perché la notifica allo stesso dell’avviso di udienza non si era perfezionata, essendo avvenuta tramite ufficiale giudiziario che il 18 novembre 2022 aveva cercato il condannato all’indirizzo di Napoli via Falconiere, senza riuscire a trovarlo, “perchè trasferitosi altrove”.

Dalla lettura degli atti emerge, ancora, che a tale relata di notifica negativa non sono seguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Ne consegue che l’udienza camerale si è tenuta senza che il contraddittorio fosse regolarmente incardinato nei confronti del condannato. E’ stato, pertanto, violato l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che dispone che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno dieci giorni prima.

Nel corso dell’udienza camerale il difensore d’ufficio del condannato non ha eccepito la nullità, che è stata dedotta soltanto con il ricorso per cassazione, ma, nell’interpretare la disposizione dell’art. 666 citata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen., riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità sia quello proprio delle nullità assolute di cui all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., estendendo, pertanto, anche alla fase dell’esecuzione l’applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v.

Sez. 3, n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, D’Alfonso, Rv. 280189 – 01: Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v.

Sez. 1, n. 43095 del 11 novembre 2011, Mastrone, Rv. 250997 – 01: È causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di esecuzione). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe