Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15844/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for failure to apply statutory reduction for abbreviated trial in continued offense sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order regarding the sentencing calculation for a continued offense. The defendant argued the judge failed to apply the mandatory one-third reduction for the abbreviated trial used in the satellite offense. The court ruled that while the judge correctly identified the continuation, they omitted the required statutory reduction in their reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: When a satellite offense is tried under the abbreviated procedure, the penalty increase for continuation must be reduced by one-third, and the execution judge must explicitly state this reduction in the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense abbreviated trial statutory reduction execution order sentencing calculation errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Il Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 25 novembre 2024, ha accolto la richiesta proposta da Davide Battiato e ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez.
art. 81 cod. pen
Il Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 25 novembre 2024, ha accolto la richiesta proposta da Davide Battiato e ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 cod.
art. 442 cod. proc. pen
pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita
pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, Romano
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Battiato Davide nato a Catania il 12/07/1973 avverso l'ordinanza del 25/11/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza i udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Francesca Costantini per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 25 novembre 2024, ha accolto la richiesta proposta da Davide Battiato e ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., tra ai reati oggetto di cinque diversi provvedimenti e nello specifico, considerato che questa era già stata riconosciuta tra i reati oggetto di quattro sentenze, ha applicato la disciplina richiesta con riferimento ai fatti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna del 7 giugno 2023, irrevocabile in data 6 marzo 2024.

2. In estrema sintesi e per quanto interessa ai finì del ricorso. Il giudice dell'esecuzione, riconosciuto che i fatti oggetto della sentenza indicata sono in continuazione con quelli oggetto degli altri quattro provvedimenti, ha confermato che il reato più grave era stato già individuato e ha quantificato l'aumento da applicarsi in continuazione in anni tre.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che non risulta che il giudice abbia applicato la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato, rito con il quale era stato celebrato il processo relativo a tale reato satellite.

4. In data 23 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Francesca Costantini chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che dal provvedimento impugnato non risulterebbe che il giudice dell'esecuzione abbia applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. La doglianza è fondata. 2.1. Come di recente ribadito, in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art.81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01).

A ben vedere, d'altro canto, come evidenziato «il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01;

Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030 - 01). Ciò in quanto «il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi, soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 - 01).

Questo anche al fine di dare conto di avere rispettato il limite per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). 2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza della continuazione tra il fatto oggetto dell'attuale procedimento e quelli giudicati con le precedenti sentenze, si è limitato a indicare che l'aumento da applicare in continuazione è di tre anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa, senza dare alcun conto dei criteri utilizzati ai fini di tale quantificazione né specificare se tale aumento di pena, invero significativo se parametrato a quella originariamente inflitta, deve ritenersi al netto o meno della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato in ordine alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. 2.3.

Le ragioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Piacenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.

P.Q.M.

o Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del r'7) trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Piacenza b( Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Così deci