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Sentenza — n. 15840/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to formal waiver by client, ruling procedural defect overrides substantive arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client formally renounced the litigation through a special power of attorney. Although the lower court had rejected the request for probation based on age and lack of employment, the client's explicit waiver rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A formal renunciation of appeal by the appellant, evidenced by a special power of attorney and conduct, constitutes a procedural defect that renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal special power of attorney formal renunciation procedural defect court costs award waiver of litigation Cassation procedure assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mengaroni Angelo nato a Terni il 04/03/1947 avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia' udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi Loy per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza del 24 ottobre 2024, ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare e ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicare la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da Angelo Mengaroni per l'esecuzione della pena di anni tre inflitta a seguito della condanna per alcuni fatti di bancarotta.

2. Il Tribunale ha ritenuto "più congrua" la misura della detenzione domiciliare e, conseguentemente, dichiarato inammissibile la richiesta principale in virtù dell'età del condannato, della mancanza di un'attività lavorativa, nonché del mancato risarcimento del danno e della solo superficiale assunzione di responsabilità.

3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo dei difensori, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'errata applicazione dei criteri di valutazione non potendosi ritenere:

a) che l'età avanzata sia ostativa all'applicazione della misura, b) che l'assenza di un'attività lavorativa sia di per sé ostativa (il condannato vive con la famiglia e ha mezzi di sostentamento e, soprattutto, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa), c) che l'avere o meno risarcito il danno non è indicato come requisito per la concessione della misura e, infine, d) che per l'applicazione della misura è sufficiente che il percorso di ravvedimento sia solo iniziato e non è necessario che questo sia compiuto.

4. In data 20 dicembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Flavia Alemi Loy chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 21 gennaio 2025 l'avv. Manlio Morcella ha trasmesso in cancelleria una procura speciale, con sottoscrizione debitamente autenticata, allo stesso espressamente rilasciata dal ricorrente al solo fine di rinunciare all'impugnazione.

6. Il ricorso è inammissibile. La procura speciale trasmessa, il cui contenuto risulta inequivoco, e il comportamento concludente tenuto dal difensore, che appunto trasmettendola ha adempiuto all'espresso mandato che gli era stato conferito, infatti, consentono di ritenere che l'intervenuta rinuncia al ricorso sia stata così ritualmente presentata e ciò, ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il