Cassation appeal dismissed as inadmissible because new evidence of acquittal arose after the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's primary argument relied on a criminal acquittal issued the day after the lower court's decision. The defense argued that the new evidence disproved the mafia connection cited by the appellate court, but the court held that post-decision facts cannot be considered in a review limited to legal errors. Consequently, the applicant must refile the request for voluntary control at the first instance court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal against preventive measures is limited to violations of law and cannot consider new facts or evidence arising after the contested decision was issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miritello Klizia nato a CATANIA il 11/12/1992 avverso il decreto del 21/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto reso in data 21 ottobre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello introdotto da Miritello Klizia (quale legale rappresentante della srl Tenuta Principe della Catena) avverso la decisione di rigetto della domanda di ammissione al controllo giudiziario su domanda di parte (art. 34 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011). In sintesi, secondo la Corte di merito, non può ammettersi la società al controllo volontario in ragione della esistenza di concreti indizi (indicati nella decisione) di «ingerenza» nella gestione aziendale di Miritello Prospero e Miritello Felice (rispettivamente padre e zio di Miritello Klizia), soggetti ritenuti stabilmente vicini ad una cosa mafiosa e rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e fatti di riciclaggio. Da ciò la prognosi negativa in punto di risanamento aziendale, derivante da un rapporto funzionale con contesti mafiosi.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Miritello Klizia, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la difesa le evidenze indiziarie circa il – preteso - collegamento funzionale tra la criminalità organizzata e le persone di Miritello Prospero e Miritello Felice è smentito per tabulas dal fatto che costoro con dispositivo di sentenza emesso in data 22 ottobre 2024 (che si allega all’atto di ricorso) sono stati assolti – perché il fatto non sussiste - all’esito del giudizio di primo grado. Non potrebbe, pertanto, ipotizzarsi alcun condizionamento negativo sulla attività di impresa da parte di Miritello Prospero e Miritello Felice, come affermato in sede di merito. Si ritengono, inoltre, non persuasivi gli indizi evidenziati dalla Corte di Appello circa i collegamenti operativi tra le diverse società del gruppo e circa l’assenza di capacità imprenditoriale della Miritello Klizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. Va rilevato che la doglianza difensiva prende le mosse da un dato fattuale potenzialmente rilevante – l’assoluzione nel giudizio penale correlato di Miritello Prospero e Miritello Felice – ma pacificamente posteriore alla emissione della decisione impugnata. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 21 ottobre 2024 mentre la decisione penale è stata emessa il giorno successivo, il 22 ottobre 2024. Dunque si tratta di «fatto nuovo» rispetto al momento di emissione del provvedimento impugnato che non può essere direttamente portato alla attenzione del giudice di legittimità, come correttamente prospettato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria (viene citata Sez.
I n. 42817 del 2016 secondo cui nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni più favorevoli).
2. D’altra parte va anche rilevato che la produzione difensiva – specie a seguito del deposito dei motivi della sentenza di assoluzione, fatto che consentirebbe una più ampia valutazione in fatto – ben potrebbe dare luogo alla riproposizione della domanda di controllo volontario innanzi al giudice di primo grado, data la natura di ‘giudicato debole’ tipica dei provvedimenti in tema di prevenzione, natura che consente di riproporre – a seguito di un mutamento della situazione di fatto – una domanda in precedenza respinta. Dunque proprio tale possibilità di riproposizione della domanda di applicazione del controllo impone di fermare la cognizione di questa Corte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta produzione di un elemento nuovo, non valutabile in sede di legittimità, con limitazione delle conseguenze sfavorevoli al solo pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e