Cassation appeal dismissed for failure to raise intermediate nullity of notification at first instance hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Calogero Simone against the Catania Supervision Tribunal's refusal of alternative measures. The defense argued that a procedural defect occurred because the defendant was arrested before receiving the hearing notice and could not connect remotely from prison. The court held that this defect constituted an intermediate nullity which the defendant must have raised directly during the first instance hearing under Article 182 of the Criminal Procedure Code, as it was within their direct perception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 comma 2 cod.proc.pen.; Intermediate nullities arising from procedural defects must be raised by the party at the first instance hearing if they fall within their direct perception, failing which the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Calogero Simone nato a CATANIA il 23/09/1985 avverso l'ordinanza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania; Vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di applicazione di misura alternativa proposte nell’interesse di Calogero Simone.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Calogero Simone. Tramite il ricorso si deduce vizio del procedimento. La difesa rappresenta che :
a) l’avviso di udienza è stato notificato al Calogero, presso il domicilio (indicato nell’istanza) ma nelle more il Calogero era stato tratto in arresto;
b) al di là di tale vizio di notifica, non sarebbe stato consentito al Calogero, notiziato dal difensore della udienza, di collegarsi a distanza da luogo di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Il vizio di instaurazione del contraddittorio, derivante dalle erronee modalità di notifica dell’avviso di udienza al Calogero, ha dato luogo ad una nullità a regime intermedio (v. Sez. U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869). Trattandosi di nullità che è caduta sotto la diretta percezione della parte, la stessa andava eccepita in udienza ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. e ciò non risulta avvenuto. La doglianza non può pertanto trovare accoglimento, con rigetto del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua