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Sentenza — n. 15819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming new law anticipates early sentence reductions for probation access.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Donatelli Renzo's appeal against a lower court order denying early sentence reductions. The appellant argued the new statute anticipates reductions to facilitate access to probation, but the court found this interpretation incorrect. The court ruled that the law merely outlines potential reductions based on time served rather than granting them in advance.

Regesto Legislator

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Art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.; The new legislative provision does not anticipate the granting of sentence reductions but merely outlines their potential scope based on time already served.

Parole chiave

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early sentence reduction probation access legislative interpretation procedural penalty cassation appeal time served rehabilitation program sottrazione previa dell'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.
44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art.
Art. 54 ord.pen.
656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art. 54 ord.pen.
Art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.
Dunque, al di là delle ipotesi in cui siano già maturati – in stato di custodia cautelare – dei periodi di detenzione tali da consentire l’accesso a misure alternative (art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.), il P.M.
d.l n. 92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 44020 del 7.11.2024
Sez. I n. 44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Donatelli Renzo nato a GUARDIAGRELE il 19/04/1971; avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di CHIETI; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2024 il Tribunale di Chieti – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da Donatelli Renzo, tesa ad ottenere l’effettiva attribuzione delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell’art.656 comma 10bis cod.proc.pen. . In motivazione si evidenzia che la nuova disposizione di legge (introdotta dall’art. 5 del d.l n. n.92 del 5.7.2024 conv. in l. 8.8.2024 n. 112) non prevede alcuna variazione di attribuzione in tema di effettiva concessione della liberazione anticipata (che resta in capo al Magistrato di Sorveglianza) ma esclusivamente una sorta di «indicazione virtuale», nel corpo del provvedimento di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero, della potenziale incidenza della liberazione anticipata sulla entità complessiva della pena.

Dunque, al di là delle ipotesi in cui siano già maturati – in stato di custodia cautelare – dei periodi di detenzione tali da consentire l’accesso a misure alternative (art. 656 comma 4bis cod.proc.pen.), il P.M. non deve trasmettere gli atti al Magistrato di Sorveglianza né applicare la liberazione anticipata che verrà a maturazione solo in corso di esecuzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Donatelli Renzo. Il ricorso deduce violazione di legge. Secondo il ricorrente vi sarebbe un evidente interesse del condannato «ad ottenere in via anticipata le riduzioni di pena» utili per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, interesse che in tal modo viene vanificato. In caso di ammissione alla misura alternativa le violazioni delle prescrizioni comporterebbero – in ogni caso – la revoca della misura alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare (v. Sez. I n. 44020 del 7.11.2024) che l’intervento di novellazione oggetto dell’istanza e del ricorso (art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen.) non ha lo scopo di ‘anticipare’ la concessione delle detrazioni di pena, posto che le detrazioni di cui all’art. 54 ord.pen. conseguono – in via logica prima ancora che giuridica – a un periodo di privazione della libertà (un semestre) che sia stato «effettivamente scontato» e durante il quale il condannato abbia dato concreta prova di partecipazione all’opera di rieducazione, ma ha lo scopo di «inquadrare sin dall’inizio» l’esatta portata delle possibili detrazioni, agevolando il relativo computo e – si ipotizza – promuovendo in tal modo l’adesione al programma rieducativo da parte del detenuto.

Dunque nessuna «anticipazione» delle detrazioni di pena è stata introdotta dal legislatore del 2024 e la prospettazione difensiva non appare aderente al contenuto della disposizione di cui all’art. 656 comma 10 bis cod.proc.pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico