Italian Court dismisses appeal for material error correction when discrepancy between judgment and reasoning was not raised during appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision to declare inadmissible a request for correcting a material error in a criminal judgment. The appellant argued that the discrepancy between the 9-year sentence in the verdict and the 6-year sentence in the reasoning constituted a material error, but the Court held that such issues must be raised during the appeal phase. Consequently, the Court ruled that the request for correction could not be validly presented in the execution phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; The request for correction of a material error regarding a discrepancy between the judgment's operative part and its reasoning cannot be raised in the execution phase if the issue was not specifically deduced during the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSOLINO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/07/1981 avverso l'ordinanza del 12/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Salvatore MUSOLINO per ottenere, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di condanna emessa in data 26 giugno 2024, nei suoi confronti, dal medesimo Giudice, laddove veniva indicata la pena detentiva di 9 anni di reclusione anziché di 6 anni di reclusione, come risultava pacificamente dalla motivazione. A ragione della decisione, il Giudice di merito osservava che trattavasi di questione deducibile con i motivi di appello, attesa l'impossibilità di modificare il dispositivo letto e pubblicato in udienza.
2. Propone ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. Si contesta in ricorso la mancata applicazione della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. in un caso, come quello di specie, di contrasto tra dispositivo e motivazione meramente apparente, posto che dalla motivazione era possibile con chiarezza ricostruire la reale volontà del giudicante: in particolare, quella di applicare alla pena di 9 anni di reclusione la riduzione di un terzo per il rito abbreviato onde pervenire alla pena finale di 6 anni di reclusione.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
4. L'avv. Simona CELEBRE, nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Occorre assicurare continuità all'orientamento di legittimità, secondo cui l'eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione - laddove il dispositivo acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa - non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503 - 01; Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv. 253630 - 01; Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215769 - 01).
Il principio va inteso nel senso che la difformità deve essere oggetto di specifica deduzione nel corso del procedimento fino al momento in cui la sentenza della quale si eccepisce il vizio relativo alla difformità tra dispositivo e motivazione non sia passata in giudicato. In senso coerente all'orientamento citato, si segnala anche il principio affermato da Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep. 2014, Settimo, Rv. 258141 secondo cui «l'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale».
Nella fase esecutiva, la richiesta di correzione dell'errore materiale relativa al contrasto tra dispositivo e motivazione, secondo l'opzione interpretativa alla quale si presta adesione, e che trova conforto normativo anche nell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., non può essere fatta valere: ciò in ragione del fatto che il vizio dedotto non sempre comporta una mera constatazione, potendo, invece, implicare un'attività valutativa non suscettibile di essere compiuta in sede esecutiva. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01;
Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Fu Fenglou, Rv. 258533 - 01) non si attaglia al caso di specie, perché riguarda la differente situazione di contrasto tra la motivazione e il dispositivo redatto in calce alla sentenza-documento.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec