Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15217/2025 — snpen Generato dall'IA

Court upholds prison restrictions on external book imports for special security regime detainees.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation upheld the Ministry of Justice's circular restricting external book imports for detainees in a special security regime. The administration argued these measures prevent organized crime communication and maintain internal order, citing years of experience with coded messages in print materials. The court affirmed the prison administration's regulatory power, noting the restrictions do not significantly hinder the detainee's right to study or access information through safe channels.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.; Art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen.: The prison administration's power to regulate restrictions in special security regimes is valid when justified by the need to prevent criminal communication and maintain internal order, provided rights are not unnecessarily compromised.

Parole chiave

Generato dall'IA
special security regime prison restrictions external book imports organized crime prevention administrative regulation power detainee rights internal prison order

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, comma 2, Ord. pen.
Lo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord.
Art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen.
Lo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1866 del 19/05/2023
(in tempi più recenti Sez. 1, n. 1866 del 19/05/2023, n.
Sez. 1, n. 32592 del 2023
Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023
32592, Turiano; Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep.
Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020
Sez. 1, n. 1774 del 29/09/2014
Sez. 1, n. 46783 del 23/09/2013
Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

(in tempi più recenti Sez. 1, n. 1866 del 19/05/2023, n. 32592, Turiano; Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285811 - 01) con accoglimento dei connessi motivi della presente impugnazione.

3. Lo speciale regime di sospensione delle regole del trattamento, disposto dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è volto a far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l'ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale.

Quel che si intende evitare è, soprattutto, che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013). In questa prospettiva, il vigente comma 2quater dell'art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso.

Figurano nell'elenco, tra l'altro, la «limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno» (lettera c). L'Amministrazione penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si è così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo).

Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall'esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all'esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo).

4. Questa Corte ha più volte riconosciuto all'Amministrazione penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni; potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un'inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-01;

Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale si è, in parte qua, mantenuta in tale alveo, in quanto le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equiordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza delle concrete vicende [dello] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, [...] ricevendo o inviando messaggi in codice [...] che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, Cesarano, Rv. 257299-01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale.

Le prescrizioni ministeriali non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto 4 non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l'impresa di 3 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a :

G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7