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Sentenza — n. 15210/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to properly elect domicile or notify summons per Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Zhijian Chen and Qiongyi Zeng inadmissible due to procedural defects in filing the appeal. The defense failed to explicitly reference a prior domicile election or deposit the necessary document as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that vague references to previous domicile declarations are insufficient for valid notification.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The burden of depositing an election or declaration of domicile may be fulfilled by expressly referencing a prior declaration and its location in the file, provided this allows for immediate and unambiguous identification of the place for service.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Filing Requirements Domicile Election Service of Summons Inadmissibility of Appeal Code of Criminal Procedure Procedural Defect

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La Corte di merito, infatti, riteneva che, limitatamente alla posizione dell’imputata Qiongyi Zeng, si era concretizzata l’ulteriore violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che l’appellante, risultando assente, avrebbe dovuto conferire al suo difensore una procura speciale a impugnare.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26458 del 19 giugno 2024, Chen
proc, pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo» (Sez. 5, n. 26458 del 19 giugno 2024, Chen, non mass.).
Sez. U, n. 13808 del 24 ottobre 2024, De Felice

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Testo completo

fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc, pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo» (Sez. 5, n. 26458 del 19 giugno 2024, Chen, non mass.). La questione ermeneutica sollevata dalla Quinta Sezione penale, che, riguardando la sfera di applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. prima della sua abrogazione, ha una diretta incidenza sul presente procedimento, veniva risolta dalle Sezioni Unite penali con l’affermazione del seguente principio di diritto:

«L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez. U, n. 13808 del 24 ottobre 2024, dep. 2025, De Felice, non mass).

Il tenore del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite rende incontroversa l’inammissibilità dei ricorsi in esame e la correttezza della pronuncia impugnata, atteso che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come interpretato dalle Sezioni Unite, in sede di deposito dell’appello, la difesa degli imputati Zhijian Chen e Qiongyi Zeng avrebbe dovuto adempiere ai suoi doveri di allegazione nei termini, non equivocabili, affermati dalla decisione richiamata (Sez. U, n. 13808 del 24 ottobre 2024, dep. 2025, De Felice, cit.).

Pertanto, per adempiere all’onere difensivo prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, la difesa di Zhijian Chen e Qiongyi Zeng non poteva limitarsi ad affermare l’esistenza di una pregressa elezione o dichiarazione di domicilio, ma avrebbe dovuto depositare, contestualmente all’impugnazione, l’elezione o la dichiarazione di domicilio, ovvero, in alternativa, avrebbe dovuto richiamare espressamente, laddove precedentemente depositati, tali atti e la loro collocazione nel fascicolo processuale, onde consentirne l’immediata individuazione.

Non può, in proposito, non richiamarsi un passaggio della pronuncia delle Sezioni Unite che si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui si afferma: «Non può […] ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta di cogliere con certezza il luogo presso il quale eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in funzione della sollecita e regolare citazione dell’imputato per tale giudizio» (Sez.

U, n. 13808 del 24 ottobre 2024, dep. 2025, De Felice, cit.). Ne discende che, non avendo adempiuto a tali oneri di allegazione l’impugnazione presentata presso la Corte di appello di Milano, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2023, non poteva che essere dichiarata inammissibile per l’inosservanza delle modalità di deposito dell’appello, prescritte, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

3. Residua un’ulteriore questione processuale che la Corte di appello di Milano, pur rilevandola d’ufficio, riteneva assorbita in quella relativa alle modalità di deposito dell’impugnazione, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente. La Corte di merito, infatti, riteneva che, limitatamente alla posizione dell’imputata Qiongyi Zeng, si era concretizzata l’ulteriore violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che l’appellante, risultando assente, avrebbe dovuto conferire al suo difensore una procura speciale a impugnare.

Tali conclusioni appaiono ineccepibili, atteso che è incontroverso che Qiongyi Zeng, nel giudizio di primo grado, era assente e, per effetto di tale condizione, la sua partecipazione al 3 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O C E N T O N Z E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 b a c 0 f 9 c a f 3 6 5 9 b 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f