Cassation annuls execution judge's order for lack of adversarial proceedings and burden of proof on applicant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution judge's order with remittal for a new trial. The applicant argued that the judge incorrectly ruled on the request for time extension without holding adversarial proceedings and failed to properly assess the mere allegation of non-receipt of the criminal judgment. The court held that such requests require contradictory proceedings and that the applicant bears only an obligation of allegation, not proof, regarding the lack of knowledge of the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, cod. proc. pen.; Art. 665, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 670, comma 3, cod. proc. pen.: In proceedings for the restoration of time limits to oppose a criminal judgment, the execution judge must conduct contradictory proceedings and the applicant bears only an obligation of allegation, not proof, regarding the lack of knowledge of the document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA MARINO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 02/12/1984 avverso l'ordinanza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza nell'interesse di Marino Campagna, tendente ad ottenere la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 14 ottobre 2024, nonché l'annullamento, la revoca e, comunque, la declaratoria di inefficacia dell'ordine di esecuzione di ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria relativa al predetto decreto.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Marino Campagna, a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione dell'art. 666, cod. proc. pen., e vizi della motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità. La difesa deduce che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto corretta e dunque esistente la notificazione del decreto penale di condanna ricevuta dalla moglie del ricorrente, soltanto asserendo che non sarebbe stata provata da allegazioni documentali il fatto che il secondo all'epoca in cui doveva procedersi alla notifica si trovava in ospedale e non poteva avere alcun contatto con la prima in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Per la deliberazione in ordine alla richiesta di restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non facendo tale norma espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. è legittimo che si provveda de plano, salvo che il relativo procedimento si inserisca in un procedimento da svolgersi con il rito camerale partecipato, come nel caso in cui l'istanza sia presentata in sede di incidente di esecuzione di cui deve mutuare le forme del rito partecipato (in motivazione, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418 - 01).
Tale ultima condizione si verifica nell'ipotesi prevista dall'art. 670, comma 3, cod. proc. pen, corrispondente a quella in trattazione, in cui il condannato nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del decreto penale, eccepisce, al contempo, davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che sussistono i presupposti per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, cod. proc. pen.In tale caso il giudice dell'esecuzione deve pregiudizialmente verificare la validità del titolo e, una volta accertatala sul piano formale, esaminare l'istanza ex art. 175, cod. proc. pen., ai fini del diverso accertamento dell'effettiva e tempestiva conoscenza (Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Kadric, Rv. 268251 - 01).
3. Va altresì rilevato che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, grava sull'istante un onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e se non sia raggiunta la prova positiva della tempestiva conoscenza di esso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine (fra le altre, Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936 - 01). Le stesse regole valgono in sede di decisione sulla regolarità formale del titolo ai sensi dell'art. 670, cod. proc. pen., con riguardo alla quale va richiamato il potere-dovere generale di verifica previsto dall'art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
4. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato i principi sopra esposti, in quanto: ha provveduto de plano sull'istanza che invece richiedeva, a pena di nullità assoluta, la trattazione in contraddittorio; non ha considerato, con riguardo alle deduzioni alla base delle diverse richieste avanzate e ai conseguenti obblighi di verifica in capo al giudice dell'esecuzione, che alla parte spettava un onere non già della prova, ma semplicemente di allegazione.
5. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Gau- Annulla il provvedimento impugnato a rinvia, per nuovo esame al Tribunale di Brindisi -