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Sentenza — n. 14934/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal against local newspaper ban citing security needs and special detention regime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14934/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Graviano inadmissible, upholding the lower court's refusal to extend correspondence and local newspaper access. The prisoner argued that the ban violated constitutional rights to correspondence and free expression, claiming newspapers could be purchased freely elsewhere. The court rejected these claims, ruling that restricting local press is a legitimate security measure for inmates in special detention regimes to prevent contact with criminal networks, and noted the decision was sufficiently motivated by the defendant's specific dangerousness profile.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354; Art. 41-bis Ord. pen.; Restrictions on receiving local newspapers for prisoners in special detention regimes are legitimate if justified by public security needs to prevent communication with criminal associations, without absolutely compressing the fundamental right to information.

Parole chiave

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prisoner correspondence rights local newspaper ban special detention regime public security justification criminal network prevention freedom of expression limits inadmissible appeal diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354
Infatti, è legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n.
Art. 41-bis Ord. pen.
Essa, infatti, richiama la sottoposizione del Graviano al regime di cui all'art. 41- bis Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32904 del 2 luglio 2014
Sez. 1, n. 32904 del 2 luglio 2014, Rv.
Sez. 1, n. 11601 del 27 gennaio 2021
261715 e Sez. 1, n. 11601 del 27 gennaio 2021, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Graviano Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in data 28 ottobre 2024, con provvedimento depositato il 6 novembre 2024, rigettava il ricorso proposto dal condannato relativamente alla proroga per ulteriori tre mesi della autorizzazione per visto e controllo sulla corrispondenza in entrata e in uscita dall'Istituto penitenziario e per il divieto di ricezione di testate giornalistiche locali.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 18-ter, comma 5, 41-bis, comma 2-quater, lett.

a) e c), avuto riguardo sia al trattenimento delle missive, sia al divieto di acquistare testate giornalistiche locali. Quanto alle testate riferisce, in particolare, il difensore di come le medesime possano essere acquistate liberamente, solamente con il limite dell'apprensione per mezzo dell' "impresa di mantenimento" o direttamente in libreria, mentre non risulta nessun riferimento specifico riguardo alla posizione del proprio assistito, sicché sarebbero state violate le necessarie garanzie costituzionali, quali il diritto alla corrispondenza, alla libera manifestazione del pensiero e, sotto il profilo sostanziale, all'eguaglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Giova ribadire la pacifica la giurisprudenza di legittimità in ordine alle limitazioni oggetto del provvedimento impugnato, con riferimento alla posta in entrata ed in uscita e alla lettura delle testate locali. Infatti, è legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354, ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica per impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" al fine di dialogare con il sodalizio criminale di appartenenza. (tra le altre:

Sez. 1, n. 32904 del 2 luglio 2014, Rv. 261715 e Sez. 1, n. 11601 del 27 gennaio 2021, Rv. 280680). Per di più nel caso di specie, sia pur sinteticamente, l'ordinanza impugnata appare sufficientemente motivata. Essa, infatti, richiama la sottoposizione del Graviano al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen. e si esprime sulla relativa, consequenziale, pericolosità presunta, a cui vanno sommate sia le ragioni di sicurezza dell'istituto sia la riferita, recentissima, pronuncia della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 25 marzo 2023, di conferma della condanna di primo grado per gravi reati commessi dal ricorrente con il metodo mafioso.

Peraltro, a ciò si deve aggiungere che la situazione in esame concerne la proroga per ulteriori tre mesi di una compressione delle libertà già realizzatasi con riferimento ad un precedente periodo, sicché ne discende che la motivazione appare, anche implicitamente, riferibile al provvedimento originario, in assenza di non comprovati né riferiti mutamenti rispetto al quadro originario che detta limitazione ha imposto, 0.4.. ric cm“.. ,.- - fLA p.A.e..„;1, eAtd_ com.. *, A...0k hi~t_ ..

2. Ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del