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Sentenza — n. 14773/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for lack of distinct reasoning on satellite crime penalty increases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the execution judge's order regarding the combined sentence for three crimes. The lower court accepted a request to apply the rule of continuation but failed to separately justify the specific increase in penalty for the satellite crimes. The Court ruled that the law requires distinct motivation for each satellite crime's penalty increase to ensure effective judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; In cases of continued offense, the judge must separately calculate and motivate the penalty increase for each satellite crime, not merely state the total increase.

Parole chiave

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continuation of offenses penalty motivation execution judge satellite crimes distinct reasoning c.p.p. article 671 judicial review alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Aliotta Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Aliotta Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIOTTA ANDREA nato a CALTANISSETTA il 26/10/1991 avverso l'ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/soagt-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Fulvio Baldi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Aliotta Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 917/2022, definitiva il 24 gennaio 2023;

2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 766/2022, definitiva il 5 maggio 2023;

3) al reato giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza n. 373/2023, definitiva 1'8 gennaio 2024. Il giudice dell'esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra í reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anno uno e mesi quattro di reclusione, così quantificata: pena base di anni uno di reclusione per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione per la continuazione con i reati sub 2 e 3.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver accolto l'istanza e dopo aver individuato la pena base, non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla quantificazione della pena stabilita per i reati posti in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, non solo non ha indicato espressamente i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione, ma ha anche omesso di indicare in motivazione i criteri in forza dei quali ha quantificato la pena di mesi quattro di reclusione, prevista complessivamente per i reati sub 2 e 3.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fi