Criminal appeal dismissed; court held notification to defense lawyer valid when defendant's residence is inaccessible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giovanni D'Andrea's appeal against a Naples execution order rejecting a request for non-enforceability. D'Andrea argued that procedural nullity occurred because the court failed to notify the defendant personally at his elected residence, relying solely on the defense lawyer. The court ruled that when a defendant's declared address is inaccessible due to definitive reasons like relocation or lack of contact, subsequent notifications to the defense attorney under Article 161 of the Code of Criminal Procedure remain valid without further attempts at personal service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; When a defendant's elected domicile is inaccessible due to definitive reasons, notifications to the defense attorney under Art. 161, comma 4, cod. proc. pen. are valid without prior re-attempts at the residence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 10/08/1971 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/saiat4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. D'Andrea Giovanni ricorre avverso l'ordinanza del 23 luglio 2024 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stata chiesta la declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano di Napoli, del 10 aprile 2014, definitiva il 22 maggio 2023. L'interessato aveva evidenziato l'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata esclusivamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio e non anche all'indirizzo di residenza della parte, presso cui la stessa aveva eletto domicilio.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 161, comma 4, 420-bis, 420-quater e 544 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la notifica dell'estratto contumaciale, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso lo studio del difensore d'ufficio, non fosse valida, anche considerando che lo stesso atto introduttivo del giudizio era stato erroneamente notificato, ai sensi della medesima norma, presso lo studio del difensore d'ufficio, in violazione del principio di diritto secondo cui una siffatta notifica non sarebbe stata idonea a giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mani del difensore d'ufficio, essendo risultato inidoneo il domicilio eletto in fase di indagini e, come rilevato nello stesso ricorso, in fase dibattimentale, durante la quale era la notifica degli atti presso tale domicilio era stata negativa, in quanto risultava che l'imputato aveva "sloggiato".
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza del suo nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383).
Né si può esaminare il profilo della mancata conoscenza del processo, atteso che lo stesso non sembra essere stato sollevato espressamente dal ricorrente, sicché l'unica questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla mancata conoscenza dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro