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Sentenza — n. 14761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for failure to store weapons with due diligence. The court upholds the lower court's finding that the accused's storage method was sufficient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed the acquittal of Michele Nardi for failing to store weapons with due diligence. The court found the appeal was a requalification rather than a valid challenge to the factual findings regarding the safe storage of the firearm in a bookcase. Consequently, the court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision based on the principle of ordinary prudence.

Regesto Legislator

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Art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it merely requalifies the act rather than challenging the factual reconstruction, and the lower court's application of the ordinary prudence standard for weapon storage is valid.

Parole chiave

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failure to store weapons due diligence standard ordinary prudence principle requalification of appeal acquittal upheld Procuratore della Repubblica custody of firearms arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani impugna la sentenza del Tribunale di Trani dell'Il ottobre 2023, con la quale Nardi Michele è stato assolto dal reato di inosservanza delle prescrizioni di custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il fatto non sussiste.
Art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani impugna la sentenza del Tribunale di Trani dell'Il ottobre 2023, con la quale Nardi Michele è stato assolto dal reato di inosservanza delle prescrizioni di custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 4 dicembre 2024 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, Arconte
Sez. 1, n. 5697 del 08/01/2013, Aveoyer
20-bis stessa legge, per l'omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi (Sez. 1, n. 5697 del 08/01/2013, Aveoyer, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: NARDI MICHELE nato a PAVIA il 01/08/1966 avverso la sentenza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo DI 01Cr194n4gir.: e/Vil-rfryi rie: fi /17 /e6a -L MALnA&oL Nea- /va. •

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani impugna la sentenza del Tribunale di Trani dell'Il ottobre 2023, con la quale Nardi Michele è stato assolto dal reato di inosservanza delle prescrizioni di custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il fatto non sussiste. Secondo l'accusa, l'imputato, il 4 febbraio 2019, non aveva custodito con ogni diligenza e nell'interesse della sicurezza pubblica la pistola, marca Beretta, matricola E2608Y, modello "84/F", e il relativo munizionamento, avendo detenuto tali oggetti all'interno di una libreria del salone dell'immobile di sua moglie, De Lernia Maria Giovanna, sito in Trani. Il Tribunale ha assolto l'imputato, dopo aver evidenziato che, dall'istruttoria dibattimentale, era emerso che la modalità specifica di custodia adottata dall'imputato era da ritenersi idonea a sottrarre l'arma alla disponibilità facile e diretta di coloro che avessero frequentato l'abitazione.

2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli elementi probatori emersi durante l'istruttoria; in particolare, il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l'imputato aveva detenuto la pistola e il relativo munizionamento in un luogo di residenza solo temporaneo, circostanza che non gli avrebbe permesso - come invece affermato in sentenza - di porre in essere la dovuta diligenza nella custodia dell'arma. Era emerso, infatti, che gli occupanti dell'abitazione, compreso l'ex coniuge, fossero consapevoli del luogo nel quale fosse custodita l'arma, prontamente reperibile per gli stessi.

Sul punto, il Tribunale non avrebbe altresì considerato che l'arma e il relativo munizionamento, se non custodite in una cassaforte, dovevano essere custodite separatamente, in due luoghi distinti. Il ricorrente, infine, contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, per recuperare l'arma, vi sarebbe stata la necessità di rimuovere un numero elevato di libri dalla libreria, in quanto affermazione scollegata da alcun elemento istruttorio acquisito, se non da quanto riferito a spontanee dichiarazioni dall'imputato, il quale - in ogni caso - si era sottratto all'esame.

3. La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 4 dicembre 2024 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Nel caso di specie, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di valutazione del fatto: va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal Tribunale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, secondo il quale l'imputato aveva posto in essere tutte le dovute diligenze richieste dall'art. 20 legge n. 110 del 1975 nella custodia dell'arma.

Sul punto, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di merito ha evidenziato che, dalla visione delle fotografie riproducenti la libreria nella quale era nascosta l'arma, era emerso che l'arma era stata nascosta in un luogo in cui si poteva accedere solo conoscendo esattamente il nascondiglio, posto che la quantità dei libri ivi presenti non rendevano la pistola visibile. Pertanto, secondo il Tribunale, che ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile, la modalità specifica di custodia adottata dall'imputato era da ritenersi idonea, anche considerando che, nell'abitazione, non vi erano soggetti vulnerabili indicati nell'art. 20 -bis legge n. 110 del 1975 e che l'immobile era dotato di porta blindata e munito di impianto di allarme perimetrico-volumetrico collegato con un sistema di vigilanza privata.Così facendo, il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie il principio giurisprudenziale della c.d. diligenza esigibile da parte del possessore, relativo all'adozione delle cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza: l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, infatti, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, RV. 254703).

Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge n. 110 del 1975, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis stessa legge, per l'omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi (Sez. 1, n. 5697 del 08/01/2013, Aveoyer, Rv. 254828).

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento: d'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame, posto che il Tribunale ha esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto di asso