Italian Court dismisses appeal against early release denial due to lack of specific factual grounds in the initial complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Marino Mauro against the Rome Surveillance Tribunal's decision to reject his early release request. The Tribunal had declared the initial complaint inadmissible because the detainee's lawyer submitted the detailed grounds for appeal after the statutory deadline, despite a vague initial indication of reasons. The Court ruled that the appeal was infounded because the initial complaint failed to meet the legal requirement of specifying factual and legal grounds, rendering it inadmissible under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 69 bis comma 5 L. 354/75: A complaint for early release, functioning as a means of appeal, must be supported by specific factual and legal grounds; a vague indication of reasons without substantive support renders the complaint inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marino Mauro nato a NAPOLI il 30/08/1979 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale CRistina Marzagalli che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con provvedimento del 4.12.2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Marino Mauro avverso l’ordinanza del 28.5.2024 – con cui il magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata relativamente ai seguenti periodi di detenzione:
1) dal 25.5.2020 al 25.11.2020;
2) dal 25.5.2021 al 25.11.2021;
3) dal 25.5.2022 al 25.11.2022 – in quanto il detenuto ha proposto tempestivo reclamo, depositato il 14.6.2024, riservando i motivi al difensore, il quale ha depositato atto contenente i motivi del reclamo oltre il termine previsto.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia, articolando quale unico motivo di doglianza la violazione degli artt. 581 cod. proc. pen . e 69 bis comma 5 L. 354/75 (ord. pen.) Sottolineava il ricorrente che il detenuto, nel reclamo, aveva indicato, seppur sommariamente, i motivi per i quale lo stesso intendesse opporsi al rigetto. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il requisito della specificità dei motivi d’appello viene assolto quando viene individuato il punto della decisione da devolvere alla cognizione del giudice; il reclamo del detenuto avrebbe assolto tale onere, evidenziando come lo stesso non avesse mai commesso il reato di evasione per il quale gli era stata negata la liberazione anticipata.
3. Il sostituto procuratore generale Cristina Marzagalli depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il reclamo previsto dall'ordinamento in materia di liberazione anticipata, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 582 cod.proc.pen. (Sez. 1, Sentenza n. 23371 del 15/05/2015 Rv. 263614) In particolare, i reclami previsti dall'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi. (Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Pg in proc. parisi, Rv. 251678 - 01) Avendo, dunque, il reclamo in materia di liberazione anticipata natura di mezzo di impugnazione, devono ritenersi applicabili le norme in materia e, in particolare, l’art. 581 cod. proc. pen. sulla forma dell’impugnazione, richiesta a pena di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 581 primo comma lett.
d) cod. proc. pen. a pena di inammissibilità debbono essere indicati le ragioni di diritto e i motivi di fatto che sorreggono la richiesta e dunque, del tutto correttamente il provvedimento impugnato ha reputato che la vaga indicazione circa gli elementi fattuali da cui il detenuto deduce la illegittimità del provvedimento non fosse sufficiente, anche in assoluto difetto di ragioni di diritto a supporto del reclamo stesso. Il difetto dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità ha imposto al Tribunale la impugnata declaratoria.
2. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ri