Court allows prisoner's correspondence and video calls with partner under 41 bis regime despite Ministry's opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Antonio Rossetti's appeal against the Ministry of Justice, overturning a lower court decision that denied him correspondence and video calls with his partner. While the Ministry argued that only legal family members qualify for such privileges under the 41 bis regime, the court found the lower tribunal's assessment of their cohabitation valid based on police records. Consequently, the court ruled that the partner qualifies as a 'cohabitant' entitled to communication rights, thereby permitting the requested contact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 bis, comma 2, quater, lett. b) ordinamento penitenziario; Art. 16, 20 circolare DAP 2017: The distinction between family and cohabitant is not exclusive, allowing detainees in differentiated regimes to communicate with cohabitants who are not legally married.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio che chiedeve il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 13 novembre 224 accoglieva il reclamo proposto da Rossetti Antonio avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo ex art 35 bis OP del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo del 29/02/2024 Rossetti Antonio, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis ord. Pen. presso la casa circondariale di Cuneo, aveva proposto reclamo ex art. 35 bis O.P. innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Cuneo poiché dall’agosto 2023, momento dal quale il detenuto è stato sottoposto al 41 bis O.P., gli è stata negata la possibilità di ricevere la corrispondenza dalla di lui convivente e, in aggiunta, gli sono stati impediti i colloqui visivi con la stessa.
Il Magistrato di Sorveglianza respingeva il reclamo poiché la donna era stata individuata come “terza persona”, non essendo stata provata la loro convivenza ed essendo il Rossetti ancora sposato. Avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ha proposto impugnazione il detenuto personalmente, allegando la circostanza che il procedimento di separazione dalla moglie è pendente, che, per contro, la relazione con la “convivente” è ultradecennale e che, in precedenza, quando non era ancora sottoposto al regime carcerario del 41 bis OP, aveva già interagito mediante colloqui audiovisivi con la convivente.
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere il reclamo, poiché dagli atti risulta che vi sia un rapporto di convivenza tra i due e che la corrispondenza, invio di pacchi postali e di lettere, è sempre stata fitta ed è già avvenuta in precedenza tra i due. Conseguentemente, il Tribunale di sorveglianza autorizzava, indirettamente il collegamento audiovisivo tra il detenuto e la convivente e la corrispondenza tra loro.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il Ministero della Giustizia, a mezzo della Avvocatura dello Stato, articolando quale unico motivo di ricorso la violazione ed erronea applicazione dell’art. 69.6 lett.
b) l. n. 354/75 O.P. nonché degli artt. 1,35 bis, 41 bis, comma 2 quater lett.
b) O.P. (art. 606 comma 1 lett.
b) c.p.p.). Il ricorrente rileva che la nozione di familiari è disciplinata dall’art 307.4 cod. pen. e che non vi sono ricompresi i conviventi; solo con i familiari sarebbe ammessa la corrispondenza e il collegamento audiovisivo, anche in regime di 41 bis O.P. Il legame tra il Rossetti e la De Cristofaro, inoltre, non è provato negli atti, né può essere considerato elemento probatorio della loro convivenza, il fatto che il Rossetti ha effettuato colloqui con lei quando era detenuto presso altri istituti; ida ultimo non può considerarsi convivente per il semplice fatto che il detenuto si trovasse presso la sua abitazione quando è stato arrestato.
3. Il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio chiedeva il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato afferma che, proprio per dirimere la questione se la De Cristofaro fosse o meno convivente del detenuto, erano state richieste informazioni da cui era emerso che Rossetti era stato arrestato presso l’abitazione di Castellamare di Stabia ove conviveva con la De Cristofaro. La DDA di Napoli aveva espresso parere negativo alla possibilità di colloqui fra i due, non tanto perché non fossero conviventi, bensì in ragione delle parentele della donna con esponenti di spicco della criminalità organizzata.
Il Tribunale per contro, ritenendo provata la convivenza fra i due, accoglieva il reclamo del detenuto. La decisione impugnata non è affetta dal denunciato vizio, poiché l’art. 41 bis secondo comma quater, lett. b), ord. pen., che disciplina i colloqui per i detenuti a regime differenziato, li consente con familiari e conviventi; la congiunzione apposta consente di ritenere che la qualità di familiare e convivente non debba assommarsi in capo alla medesima persona, dovendosi così intendere che sono consentiti, con le modalità e la frequenza indicata, i colloqui sia con familiari, anche se non conviventi, sia con i conviventi, anche se non familiari, come la De Cristofaro, appunto.
A migliore specificazione di quanto contenuto nell’art. 41 bis citato, l’art. 16 della circolare DAP del 2 ottobre 2017 afferma testualmente che “al fine dell’autorizzazione al colloquio visivo il convivente è parificato al familiare avente diritto”. Analogamente, l’art. 20 della circolare in tema di ricezione pacchi indica che la stessa è possibile senza previa specifica autorizzazione, con le modalità e la cadenza stabilite al primo comma, solo se il pacco proviene da familiari o conviventi. La circostanza che sia provata, come afferma il provvedimento impugnato, in ragione delle informazioni provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, la convivenza fra il detenuto e la De Cristofaro, rende il diniego dei colloqui e della possibilità di ricevere pacchi dalla stessa, illegittimo; per contro, del tutto corretto e scevro da vizi è il provvedimento impugnato che ha accolto il r