Italian Court rules that for tax fraud, jurisdiction is determined by the place of official assessment, not data collection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between Lucca and Torino tribunals regarding a tax fraud case involving the defendants. The Lucca judge claimed competence based on Guardia di Finanza investigations in Viareggio, while the Torino prosecutor argued jurisdiction based on the initial tax assessment in Pianezza. The court ruled that for this specific offense, the decisive factor is the location where the tax authority officially evaluated the violation, which was Torino, thereby granting jurisdiction to the Torino preliminary investigation judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 1 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; Art. 30 cod. proc. pen.: In cases of tax fraud involving non-existent credits, jurisdiction is determined by the place where the tax authority performed the effective evaluation of the violation, not the location where data was collected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice dell'udienza preliminare di Lucca Giudice dell'udienza preliminare di Torino nel procedimento a carico di: Giunta Marcello nato a NAPOLI il 05/02/1988 Giunta Mario nato a NAPOLI il 08/12/1964 Giunta Ciro nato a NAPOLI il 29/05/1960 Mostacciuolo Ciro nato a NAPOLI il 11/04/1959 Ferretti Stefano nato a PISA il 09/11/1961 Bruno Filippo nato a SAN CATALDO il 14/08/1953 Candelora Paolo nato a NAPOLI il 08/10/1974 Palmerini Mattia nato a ROMA il 17/04/1991 Soria Giuseppe nato a NAPOLI il 16/04/1990 Oliva Vittorio nato a NAPOLI il 26/07/1982 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lucca udita la relazione del consigliere Maria Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino che chiedeva dichiararsi la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino RITENUTO IN FATTO1.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con ordinanza del 14 gennaio 2025, sollevava conflitto positivo di competenza ex art. 30 cod proc pen, premettendo che la difesa di Giunta Marcello, in esito all’udienza preliminare avente ad oggetto i reati di cui all’art. 10 quater secondo comma D.Lgs. 74/2000, aveva denunciato conflitto positivo di competenza, stante la contemporanea pendenza avanti al Tribunale di Torino di un procedimento in cui Giunta Marcello era chiamato a rispondere del medesimo fatto reato che consiste, con riguardo ai crediti tributari di Seven srl, nel mancato versamento all’Erario delle somme dovute dalla Allestimenti Navali di Giunta Marcello, in quanto indebitamente compensate con i crediti inesistenti della Seven srl per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.
2. Fra i due uffici non vi sarebbe uniformità di interpretazione circa l’identificazione del luogo di accertamento del reato, che è il criterio speciale determinativo della competenza per territorio, indicato dall’art. 18 primo comma D.Lgs 74/2000.
3. Il sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino depositava conclusioni scritte indicando come competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto deve essere risolto nel senso di indicare quale giudice competente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. In tema di reati tributari, la competenza per territorio prevista dall'art. 18 legge 10 marzo 2000, n. 74, deve essere determinata avuto riguardo al "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 - Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha affrontato la questione, rilevando l’impossibilità di identificare il locus commissi delicti che, stante il reato contestato, dovrebbe essere il luogo ove è stato presentato l’ultimo F24, poichè gli F24 vengono ora trasmessi in via telematica.
Conseguentemente, ha rilevato la necessità di ricorrere al criterio sussidiario speciale di cui all’art. 18 D.Lgs. 74/2000. Tale criterio determinativo di competenza è del tutto corretto, poiché, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597-01, ma anche Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cimmino, non massimata, e Sez. 3, n. 42307 del 11/10/2022, Marchetti, non massimata).
Applicando detto criterio, dunque, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha rilevato la propria competenza in ragione del fatto che le indagini avevano avuto origine da accertamenti svolti dalla Agenzia delle Entrate a carico di una società con sede in Pianezza e poi da quei primi accertamenti erano emersi ulteriori crediti inesistenti posti in compensazione dalla Allestimenti navali di Giunta Marcello. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha sollevato conflitto positivo, ritenendosi parimenti competente, perché ha affermato che la Seven, società i cui crediti inesistenti erano stati posti in compensazione, era stata oggetto di accertamenti da parte della Guardia di Finanza, gruppo Viareggio fin dal 2021, come dal verbale di verifica fiscale del 22 marzo 2021.
Il conflitto deve esser risolto dando il necessario risalto al concetto di luogo di accertamento, inteso, appunto, non come il luogo ove vengono raccolti i dati investigativi tout court, bensì nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione. La richiesta di rinvio a giudizio redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino contiene, fra le imputazioni mosse agli imputati e a Giunta Marcello, in particolare, una contestazione ex art.10 quater D.Lgs. 74/2000 commessa l’11 febbraio 2020, quindi certamente molto prima dell’accesso investigativo della Guardia di Finanza a Viareggio, cui faceva cenno il giudice per le indagini preliminari di Lucca.
Una conferma che il luogo ove è stata compiuta per prima tale complessiva valutazione sia Torino discende anche dal fatto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa qualche mese prima di quella redatta dalla Procura della Repubblica di Lucca; infine, il giudice per le indagini preliminari di Torino ha affermato – senza ricevere smentita sul punto - che dalle indagini svolte da quell’ufficio erano scaturiti gli accertamenti in Toscana e, dunque, è evidente che la valutazione complessiva dei fatti non può che essere stata fatta dall’ufficio che ne ha individuato tutte le diramazioni, partendo dai primi fatti, e non già dall’ufficio che si è occupata di unico filone di indagine, senza potere avere la visione di insieme del fenomeno.
P.Q.M Decidendo sul conflit