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Sentenza — n. 14413/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revocation of conditional suspension when a new sentence is issued after a prior revocation became effective.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order refusing to revoke the conditional suspension of sentence. The applicant had received three suspensions, but the execution judge failed to revoke the most recent one because it was issued after the previous revocation had already taken effect. The court held that the execution judge could not be unaware of a prior revocation that became effective before the new sentence was issued, making the refusal to revoke legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 168, comma 3, cod. pen.: The execution judge may revoke the conditional suspension of a sentence even if the new sentence was issued after the prior revocation became effective, provided the judge was unaware of the prior revocation at the time of the new sentence.

Parole chiave

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conditional suspension revocation execution judge competence prior revocation effective new sentence issuance judicial ignorance of facts revoca della sospensione condizionale differimento dell'esecuzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
287004 – 01, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 168, comma 3, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha disatteso analoga richiesta, per quanto concerne la sentenza - emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari
Deve inoltre farsi richiamo - a tutto voler concedere - al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, 2024, Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CAGLIARInel procedimento a carico di: OBBILI ELISABETTA nata a CAGLIARI il 17/11/1981 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Cagliari RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, che era stato in precedenza più volte accordato a Elisabetta Obbili; tale revoca è intervenuta con riferimento: - alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, del 17/02/2022 (passata in giudicato il 10/03/2022), a mezzo della quale era stata applicata all’imputata la pena di anni uno di reclusione ed euro ottocento di multa; - al decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 08/02/2023 (passato in giudicato il 16/07/2023), a mezzo del quale la Obbili era stata condannata alla pena di euro 4.500,00 di multa.

Contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha disatteso analoga richiesta, per quanto concerne la sentenza - emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen. - dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 16/06/2023 (pronuncia passata in giudicato il 14/07/2023), a mezzo della quale veniva applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Secondo il provvedimento reiettivo, tale ultimo beneficio, sebbene illegittimamente concesso - per esser stato accordato allorquando la condannata aveva già fruito, in due precedenti occasioni, della sospensione condizionale – non sarebbe stato revocabile in executivis, essendo in tal caso esperibile, quale rimedio esclusivo, l’impugnazione nella sede propria di cognizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 164 quarto comma e 168 terzo comma cod. pen.

3. Il Procuratore generale, già mediante la requisitoria trasmessa in vista della scorsa udienza, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come chiarito in parte espositiva, la Obbili ha fruito – in tre distinte occasioni – del beneficio della sospensione condizionale e la Procura ha promosso incidente di esecuzione, volto alla revoca di tali benefici. 2.1. È in primo luogo esatta la prospettazione contenuta nel ricorso, laddove si evidenzia come il giudice della cognizione - allorquando ha emesso la sentenza sub 5) del casellario - non potesse essere a conoscenza dell’avvenuta concessione del secondo beneficio; ciò in ragione del fatto che la sentenza sub 5), ossia quella per la quale è stata disattesa la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, è stata emessa il 16/06/2023, mentre il decreto penale sub 3) del casellario è divenuto esecutivo il 16/07/2023.

Tale rilievo assume una univoca significazione, già deponente per l’accoglimento dell’impugnazione. 2.2. Deve inoltre farsi richiamo - a tutto voler concedere - al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, 2024, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: ‹‹È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita››.

L’impugnazione, in definitiva, è fondata sotto una duplicità di profili.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio – da svolgersi in conformità al sopra richiamato principio di diritto - al Tribunale di Cagliari. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov