Cassation court annuls execution order denying crime continuation due to failure to verify corporate group links.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Avellino execution court's order denying the recognition of crime continuation between two fraud convictions. The defendant argued that the crimes were continuous due to identical conduct, temporal proximity, and a proven corporate link between the two companies, which the lower court incorrectly ignored. The Supreme Court ruled that the execution judge failed to adequately verify the corporate connection evidence and must re-examine the request with a complete assessment of all indicators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The execution judge must conduct a thorough verification of concrete indicators for crime continuation, including corporate links, and cannot deny the bond based on mere habituality without addressing specific evidence of a unified criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Lucia Francesca nata a Benevento il 21/06/1975 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del Tribunale di Avellino esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere Eva Toscani, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa il 3 ottobre 2024, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Francesca De Lucia di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione alle seguenti sentenze: 1)Corte di appello di Napoli, in data 14.7.2022, irrevocabile il 26.5.2023, di condanna alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, commesso in Avellino il 30.9.2012; 2)Corte di appello di Napoli, in data 17.5.2023, irrevocabile il 1.2.2024, di condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 216, comma 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942, commessi in Avellino il 20.12.2013. A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione valorizzava:
i) la circostanza che la condotta di omessa dichiarazione dei redditi fosse stata commessa con l’incarico di legale rappresentante della società S.N.E.C. S.r.l., mentre le condotte distrattive di cui alla condanna sub 2) erano state perpetrate nella diversa qualità di legale rappresentante della società Blu Wind S.r.l.; ii) la difformità delle modalità esecutive, trattandosi nel primo caso di omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2012, per i redditi del 2011, nel secondo di condotte di distrazione di attivo societario per un valore di oltre un milione di euro; iii) l’assenza di prova dell’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo societario. 2.Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv.
Nicola Pisani, che affida a un unico, articolato motivo. Deduce l’inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di omessa dichiarazione e quello di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, invece certamente sussistente considerata:
i) l’omogeneità delle condotte, poiché entrambi i reati si sostanziano nella mancata consegna di documentazione contabile, nel caso della bancarotta agli organi di controllo, in quello dell’art 5 d. lgs n. 74 del 20000 all’Erario; ii) la contiguità temporale trai fatti e quella spaziale, avendo le due società sede in Avellino alla via Mancini n. 14; iii) l’essere le due società certamente collegate tra loro, posto che dalla visura camerale della S.N.E.C. srl , già prodotta in sede d’incidente di esecuzione, risultava che detta società fosse detenuta per il 35,9 % dalla Blu Wind S.r.l. già alla data del 1° luglio 2010.
La condannata aveva, dunque, esercitato l’attività imprenditoriale in modo spregiudicato, ponendo in essere reati «occasionati dall’esercizio dell’attività imprenditoriale e con l’univoca finalità di procrastinare il pagamento dei debiti delle società riconducibili alla sig.ra De Lucia (e suo padre), con pregiudizio del creditori e dell’Erario», come peraltro dimostrerebbe il fatto che «l’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 200 s’inserisce in una sorta di progressione criminosa tipica dei reati economici che sovente vede nella commissione del reato tributario una sorta di anticamera del fallimento» . 3.Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, intervenuto con requisitoria scritta, depositata in data 27 dicembre 2024, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 27 dicembre 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell’udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
2. Nel merito, va premesso che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione di più violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Pertanto, il giudice dell’esecuzione nel pronunciarsi a seguito d'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione è chiamato a effettuare un completo accertamento di tutti gli indicatori e a valorizzare gli stessi nel riconoscimento o meno del vincolo.
Lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere.
3. Nel caso di specie, Il Tribunale non si è attenuto ai principi sin qui espressi e, segnatamente, non ha adeguatamente verificato il tema – opportunamente dedotto dal condannato con produzione documentale – del collegamento societario, affermando assertivamente e, di più, in modo contrario alle risultanze in atti, che non vi fosse prova dell’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo societario. Invece, come segnalato dal ricorrente, dalla visura camerale allegata sin dall'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, emerge che S.N.E.C. S.r.l. era detenuta per il 35,9 % dalla Blu Wind S.r.l. già alla data del 1° luglio 2010.
4. L'ordinanza, che non si è confrontata con tale elemento addotto dall'istante, dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla