Cassation court dismisses appeal claiming evidence distortion, upholding lower court's factual assessment of intercepted communications.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a lower court's rejection of a detention request. The lower court found insufficient evidence of a mafia-political conspiracy based on intercepted communications, rejecting the prosecution's claim of co-conspiracy. The Supreme Court affirmed that interpreting intercepted messages is a factual matter for the trial judge, not the appellate court, thereby rejecting the argument that the evidence was distorted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that while evidence distortion is reviewable, factual interpretation of intercepted communications remains exclusively within the trial judge's domain, barring appellate interference unless the reasoning is illogical.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Catalano Paolo P4404 nato a Reggio Calabria il 20/06/1984 avverso l'ordinanza emessa il 16/12/2024 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 'udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Alessandro Serraino, che ha chiesto il respingimento del ricorso. f
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 29 maggio 2024 nei confronti di Paolo Pietro Catalano. Con il provvedimento cautelare genetico il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Paolo Pietro Catalano, per i reati di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., che venivano contestati all'indagato o ai capi C e F dell'originaria rubrica.
Secondo il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, il compendio indiziario, eminentemente incentrato sugli esiti delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, passate in rassegna nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, non consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento concorsuale di Paolo Pietro Catalano nelle ipotesi di reato ascrittegli. Dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, infatti, non risultava dimostrato l'assunto accusatorio, secondo cui si era perfezionata un'intesa politico-mafiosa tra Pietro Paolo Catalano, Daniel Barillà e Domenico Araniti, che coinvolgeva anche altri indagati, in occasione di alcune campagne elettorali svoltesi nell'area reggina nel 2020 e nel 2021, alle quali era interessato il Clan Araniti, che era una delle 'ndrine che controllava l'area metropolitana di Reggio Calabria.
Non si riteneva, dunque, provata la natura politico-mafiosa, rilevante ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen., né dell'appoggio fornito alla candidatura di Giuseppe Neri alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria del 2020 e del 2021, né del sostegno fornito a Giuseppe Francesco Sera alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 2020. In questa cornice, secondo il Giudice dell'appello, non risultava dimostrata l'esistenza di un'intesa politica-mafiosa tra Paolo Pietro Catalano e il Clan Araniti, riguardante le competizioni elettorali in esame, finalizzata a favorire l'elezione dei candidati sostenuti dalla consorteria 'ndranghetistica, che imponeva il raggiungimento della prova della consapevolezza che il procacciamento dei voti era intervenuto nell'interesse di esponenti del sodalizio reggino ovvero con l'utilizzo di una metodologia mafiosa.
Si evidenziava, in proposito, che i comportamenti posti in essere da Paolo Pietro Catalano, quantomeno allo stato degli atti, non apparivano sussumibili nell'alveo applicativo dell'art. 416-ter cod. pen., nell'attuale formulazione derivante dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, legge 21 maggio 2019, n. 43, per effetto della natura incerta dei rapporti di cointeressenza esistenti tra il ricorrente, Daniel Barillà e il suocero Domenico Araniti - che era uno degli esponenti di punta dell'omonima consorteria 'ndranghetistica -, attraverso il quale si sarebbero perfezionate le intese elettorali politico-mafiose contestate all'indagato.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Reggio Calabria emetteva il provvedimento cautelare di cui in premessa, respingendo l'appello del Pubblico ministero.
2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura. Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costituitivi dei reati contestati a Pietro Paolo Catalano, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., la cui sussistenza era indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell'indagato per le ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso di cui ai capi C e F dell'originaria rubrica.
Secondo la parte ricorrente, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva escluso la ricorrenza dei reati di scambio elettorale politico-mafioso, contestati a Paolo Pietro Catalano, senza il compimento di un'adeguata ricognizione degli elementi costitutivi della fattispecie 416-ter cod. pen. - costituiti dall'esistenza dell'associazione di tipo mafioso in relazione alla quale il procacciamento di voti si sarebbe verificato, rappresentata dal Clan Araniti, del quale Domenico Araniti, all'epoca dei fatti, era un esponente di spicco; dall'esistenza di un'intesa elettorale politicp-mafiosa tra il candidato sostenuto nelle competizioni, di volta in volta, considerate e il sodalizio criminale di cui si controverte; dalla consapevolezza che l'intesa elettorale, finalizzata al procacciamento dei voti, si era perfezionata con l'utilizzo di una metodologia 'ndranghetistica, che si collegava all'incontroversa egemonia criminale vantata dal sodalizio reggino nell'arco di decenni -, la cui pretermissione determinava l'incongruità del percorso argomentativo posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria censurato.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva parcellizzato gli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva l'esistenza di intese elettorali politico-mafiose tra Pietro Paolo Catalano, Daniel Barillà e Domenico Araniti - avvalorate dal fatto che Daniel Barillà era il genero di Domenico Araniti funzionali al perseguimento degli interessi strategici del Clan Araniti nelle campagne elettorali del 2020 e del 2021. La parcellizzazione del compendio indiziario fondato sulle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, infatti, non aveva consentito di ritenere dimostrato l'appoggio, pur incontroverso, fornito dall'indagato, d'intesa con Daniel Barillà e Domenico Araniti, sia alla candidatura di Giuseppe Neri alle elezioni per il rinnovo del Coniglio regionale della Regione Calabria del 2020 e del 2021, sia alla candidatura di Giuseppe Francesco Sera alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 2020.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria è infondato.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettoso delle emergenze indiziarie, riteneva che gli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, passate analiticamente in rassegna nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, non fornivano la conferma indiziaria dell'intesa politico-mafiosa, rilevante ex artt. 61, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 416-ter cod. pen., sottostante al sostegno fornito da Pietro Paolo Catalano alle campagne elettorali di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera, così come contestato ai capi C e F dell'originaria rubrica.
Il compendio indiziario, invero, non consente di ritenere dimostrato, allo stato degli atti, l'appoggio fornito da Pietro Paolo Catalano alla candidatura di Giuseppe Neri, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Calabria svoltesi nel 2020 e nel 2021. Analoghe considerazioni valgono per l'appoggio fornito dallo stesso indagato a Giuseppe Francesco Sera, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria del 2020. A ben vedere, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, per escludere il coinvolgimento dell'indagato nei reati ascrittigli ai capi C e F dell'originaria rubrica, appare conforme alle emergenze indiziarie e rispettoso degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., così come novellato dall'art. 1 della legge n. 43 del 2019.
Nella nuova formulazione dell'art. 416-ter, comma primo, cod. pen., in particolare, si stabilisce: «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis». Non, può, in proposito, non rilevarsi che la prospettiva di politica criminale sottesa alla legge n. 43 del 2019 si caratterizza per una significativa espansione dell'area di contiguità politico-mafiosa sanzionata, resa evidente dalla riscrittura complessiva del primo comma dell'art. 416-ter cod. pen., che prevede che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall'uomo politico sia da intermediari e può provenire sia da esponenti del sodalizio mafioso sia da soggetti estranei alla consorteria criminale.
Tuttavia, ferme restando tali considerazioni, non può non rilevarsi che i comportamenti posti in essere dal ricorrente, quantomeno allo stato degli atti, pur essendo univocamente orientati a sostenere le candidature elettorali di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera nelle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, non appaiono, ex se, riconducibili all'alveo applicativo dell'art. 416-ter cod. pen., nell'attuale formulazione conseguente alla novella del 2019, per effetto della natura, non compiutamente definita, dei rapporti esistenti tra il ricorrente, Domenico Araniti e Daniel Barillà, attraverso i quali si sarebbero concretizzate le intese politico-mafiose controverse.
3. Nella cornice descritta nel paragrafo precedente, non assumono rilievo, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., invocata dalla parte ricorrente, le modifiche normative introdotte dalla legge n. 43 del 2019, relative alla controprestazione della promessa - che non è più limitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]» -, atteso che ciò che, nel caso in esame, assume rilievo è l'assenza di univocità indiziaria relativa alla natura delle intese politico-mafiose, finalizzate a sostenere le candidature di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera in occasione delle elezioni svoltesi nel 2020 e nel 2021.
Queste intese elettorali, a loro volta, sarebbero state funzionali all'affermazione delle strategie di controllo del territorio reggino da parte del Clan Araniti, al perseguimento delle quali Paolo Pietro Catalano avrebbe contribuito forte dei suoi legami personali, con Daniel Barillà e con il suocero di quest'ultimo, Domenico Araniti, che, all'epoca dei fatti, ricopriva un ruolo di vertice in seno alla stessa consorteria. In altri termini, le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, relativamente alle ipotesi di reato di cui ai capi C e F dell'originaria rubrica, consentivano di ritenere dimostrato il fattivo coinvolgimento di Paolo Pietro Catalano nelle strategie elettorali elaborate da Daniel Barillà - peraltro ribadito dallo stesso Tribunale del riesame di Reggio Calabria nel provvedimento impugnato -, ma non permettevano di ritenere provata la partecipazione dell'indagato ad accordi politico-mafiosi, rilevanti ex art. 416-ter cod. pen., finalizzati a sostenere le candidature elettorali di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera.
Quello che, dunque, è in discussione non è tanto la sussistenza di un'intesa personale, che coinvolgeva Daniel Barillà, Paolo Pietro Catalano e i candidati alle campagne elettorali controverse, che deve ritenersi dimostrata dagli esiti delle attività di captazioni richiamati nelle pagine 9-20 dell'ordinanza impugnata, quanto9 piuttosto, la natura degli accordi finalizzati a sostenere le candidature di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera, che non appare, sic et simpliciter, riconducibile ai parametri prefigurati dall'art. 416-ter cod. pen.
Questa disposizione, infatti, sanziona le sole condotte dei soggetti che accettano la promessa di voti «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis [...]», subordinando la punibilità di tali comportamenti criminosi a ineludibili indici soggettivi o metodologici, che, almeno al momento, non appaiono riscontrabili. Né era possibile desumere la partecipazione di Paolo Pietro Catalano a intese elettorali politico-mafiose, rilevanti ai sensi dell'art. 416-ter cod. pen., dalla circostanza che Domenico Araniti era a conoscenza delle iniziative elettorali assunte da Daniel Barillà per sostenere Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera in occasione delle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, in ragione del fatto che né l'indagato né lo stesso Barillà - è il dato processuale non è contestato - facevano parte del Clan Araniti.
Sotto questo profilo, le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, tenuto conto dell'assenza di vincoli consortili tra Daniel Barillà, Paolo Pietro Catalano e il Clan Araniti, appaiono rispettose del compendio 6 iv indiziario e conformi al principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271 - 01, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove il procacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche laddove l'agente operi "uti singulus"».
Non può, per altro verso, non rilevarsi che l'assenza di prove del collegamento consortile - associativo o concorsuale - esistente tra Daniel Barillà e Paolo Pietro Catalano con il Clan Araniti assumeva un rilievo ulteriormente negativo alla luce del fatto che, nel caso di specie, non era stata acquisita la prova che il sostegno elettorale fornito alle candidature di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera fosse stato fornito con una metodologia mafiosa. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, Rv. 284583 - 01, secondo cui:
«Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, Pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso». Tale ultima opzione ermeneùtica, del resto, si muove nel solco, condivisibile, di Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Policastro, Rv. 263845 - 01, che precede la riformulazione dell'art. 416-ter cod. pen. da parte della legge n. 43 del 2019, in cui si affermava il seguente principio di diritto:
«Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla I. n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione».
Tutto questo comporta che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall'art. 416-ter cod. pen., nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, occorre enucleare preliminarmente, sulla base degli elementi probatori acquisiti, il rapporto 7 / i/ funzionale esistente tra il procacciatore di voti e la consorteria mafiosa di riferimento. Infatti, laddove il soggetto che si impegna a procacciare i voti è un associato a una consorteria mafiosa, nell'interesse della quale opera, non occorre che l'acquisizione del consenso abbia luogo con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.; viceversa, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è estraneo a un'organizzazione mafiosa o comunque opera uti singulus è necessaria la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.
Ne discende che, allo stato degli atti, pur dovendosi ritenere acquisita la prova del coinvolgimento di Paolo Pietro Catalano — e, come detto, di Daniel Barillà — nelle attività di sostegno alle candidature di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera, in occasione delle competizioni elettorali del 2020 e del 2021, la configurazione del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., così come contestata a Paolo Pietro Catalano ai capi C e F dell'originaria rubrica, non può trovare accoglimento per la contestuale presenza di due elementi negativi.
È pacifico, infatti, che, all'epoca dei fatti, l'indagato non era un esponente del Clan Araniti (Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, cit.) e che il sostegno alle candidature elettorali di Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera non veniva fornito con una metodologia mafiosa riconducibile, direttamente o indirettamente, allo stesso sodalizio 'ndranghetistico (Sez. 6, n. 15425 del 12/12/2022, dep. 2023, Lombardo, cit.). In questa, univoca, cornice ermeneutica, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che, a pagina 25 dell'ordinanza impugnata, osservava:
«Le conversazioni, se confermano ancora una volta il fattivo coinvolgimento del Catalano nelle strategie elettorali tessute dal Barillà in vista delle elezioni comunali, alcun dato di conoscenza offrono in relazione alla partecipazione dell'appellato ad accordi criminali, nonché in ordine alla consapevolezza in capo allo stesso di contribuire all'attuazione di simili accordi, non potendo tale consapevolezza inferirsi dalla mera presa d'atto che l'Araniti fosse reso partecipe delle iniziative assunte dal genero». Occorre, pertanto, ribadire che il compendio indiziario esaminato, quantomeno allo stato, non consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del reato di Cui all'art. 416-ter cod. pen., non risultando acquisita la prova della natura politico-mafiosa del sostegno elettorale fornito dal ricorrente a Giuseppe Neri e Giuseppe Francesco Sera in occasione delle campagne elettorali svoltesi nel 2020 e nel 2021, così come contestato ai capi C e F dell'originaria rubrica.
4. Non è, per altro verso, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle conversazioni acquisite nei confronti di Paolo Pietro Catalano in sede di legittimità, nei termini prospettati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel suo atto di impugnazione, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio. Se così non fosse, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica, involgente questiones facti, palesemente estranea all'ambito valutativo proprio de giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice cautelare di merito ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria dell'indagato.
In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. A opinare diversamente, infatti, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione censurata (tra le altre, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 -01;
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01; Sez. 1, n. 25117 del 60 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626 - 01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nella gran parte dei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni.
Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito catanzaresi sui risultati delle intercettazioni oggetto di vaglio, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01;
Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 6, n. 17619 dell'08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in tema di interpretazione delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittim