Sentenza — n. 14166/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 dicembre 2024 sollevava conflitto negativo di competenza nel procedimento di esecuzione promosso da Costantino Esposito e avente ad oggetto l’istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 14395/2010 emessa dal Tribunale di Roma, riqualificata dalla Corte di Appello di Roma come incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza in quanto tardiva ex art.629 bis cod. proc. pen. e disponeva, riqualificata l’istanza ex 670 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione, che individuava nel giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, competente in relazione all’ultima sentenza divenuta definitiva in data 14 febbraio 2024, dallo stesso emessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 665 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara disponeva, a sua volta, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione al fatto che l’ultima sentenza, divenuta definitiva il 2 ottobre 2024,era stata emessa da quella autorità giudiziaria. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Milano, a sua volta, ricusava la propria competenza in quanto al momento della proposizione della domanda ex art. 670 cod. proc. pen. la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara e nessun rilievo poteva avere la circostanza che successivamente fosse intervenuta l’irrevocabilità di altra sentenza.
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to la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Giudice per l'udienza preliminare di Milano Giudice per le indagini preliminari di Novara Esposito Costantino nato a NAPOLI il 15/05/1979 avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Milano Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. GIANLUIGI PRATOLA che depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 dicembre 2024 sollevava conflitto negativo di competenza nel procedimento di esecuzione promosso da Costantino Esposito e avente ad oggetto l’istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 14395/2010 emessa dal Tribunale di Roma, riqualificata dalla Corte di Appello di Roma come incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza in quanto tardiva ex art.629 bis cod. proc. pen. e disponeva, riqualificata l’istanza ex 670 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione, che individuava nel giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, competente in relazione all’ultima sentenza divenuta definitiva in data 14 febbraio 2024, dallo stesso emessa.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara disponeva, a sua volta, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in relazione al fatto che l’ultima sentenza, divenuta definitiva il 2 ottobre 2024,era stata emessa da quella autorità giudiziaria. Il Giudice per le indagini del Tribunale di Milano, a sua volta, ricusava la propria competenza in quanto al momento della proposizione della domanda ex art. 670 cod. proc. pen. la sentenza divenuta definitiva per ultima era quella emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara e nessun rilievo poteva avere la circostanza che successivamente fosse intervenuta l’irrevocabilità di altra sentenza.
2. Il sostituto procuratore generale Gianluigi Pratola depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto di competenza è certamente sussistente in quanto entrambi i giudici hanno ricusato di prendere cognizione dell’istanza e deve essere risolto individuando il giudice competente nel giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara.
1. L’art. 665 comma 4 cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza a provvedere è del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile pe ultimo; la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che tale attribuzione di competenza rimane ferma anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. (Sez. 1 n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) 2. Quanto al momento determinativo della competenza, secondo un costante orientamento di legittimità che qui si intende ribadire, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis". (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01) Analogamente si è affermato che, in tema di esecuzione, la competenza alla coattiva attuazione dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi, radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l'esecuzione del provvedimento, resta ferma, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., lo spostamento della fase esecutiva. (Sez. 3, Sentenza n. 400 del 01/12/2022, Rv. 283918) 3.
Nel caso in esame, dovendosi individuare il giudice competente in ragione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della proposizione della domanda, lo stesso è il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, poichè al momento del deposito dell’istanza, in data 10 giugno 2024, la sentenza divenuta definitiva per ultima - in data 14 febbraio 2024 - era stata emessa da quella autorità giudiziaria, essendo del tutto indifferente, per il richiamato principio della perpetuatio jurisdictionis, che successivamente, in data 2 ottobre 2024, fosse divenuta irrevocabile altra sentenza, emessa da altra autorità giudiziaria.
P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d