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Sentenza — n. 14106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding accessory military penalty execution and jurisdiction over ordinary courts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the execution of an accessory military penalty alongside a main sentence. The defense argued for preclusion due to the main penalty's satisfaction and questioned the ordinary court's jurisdiction versus the military judge. The court ruled that the accessory penalty remains applicable regardless of the main penalty's execution, that no *ne bis in idem* violation exists between removal and suspension, and that the ordinary court retains exclusive competence for execution when multiple judgments are involved.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 20, 33 cod. pen. mil. pace: The execution of an accessory military penalty is not precluded by the satisfaction of the main penalty, and the ordinary court retains jurisdiction over execution proceedings involving multiple judgments from different judges.

Parole chiave

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accessory military penalty ordinary court jurisdiction ne bis in idem principle execution of sentence military code of justice

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Infine infondata è la doglianza che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, visto che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod.
Art. 20 cod. pen. mil. pace
Art. 33 cod. pen. mil. pace

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019
E difatti quando la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria la giurisprudenza ne afferma pacificamente l’applicabilità con il rimedio dell’incidente di esecuzione, senza che vi siano termini legati ai mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv.
Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018
277547 – 01; Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv.
Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019

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Testo completo

i impugnazione. E difatti quando la sanzione accessoria è predeterminata e obbligatoria la giurisprudenza ne afferma pacificamente l’applicabilità con il rimedio dell’incidente di esecuzione, senza che vi siano termini legati ai mezzi di impugnazione (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Pg, Rv. 277547 – 01; Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Pg, Rv. 274453 – 01). Né può ricavarsi alcuna preclusione dall’espiazione della pena principale, che non vale ad esaurire gli effetti del giudicato, al quale l’ulteriore sanzione deve accedere; l’espiazione della pena non estingue il reato e non esaurisce gli effetti penali della condanna.

Inoltre, quanto agli ulteriori profili di interferenza con il procedimento disciplinare evocati dalla difesa, va ricordato che «in caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna)» (Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019, dep. 2020, Bonomo, Rv. 278118 - 02).

Infine infondata è la doglianza che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice militare, visto che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, tra giudice ordinario e giudice militare, deve prevalere sempre la competenza del giudice ordinario. Tanto più nel caso di specie in cui si verte in un’ipotesi di un unico provvedimento emesso da giudice ordinario, rispetto al quale in sede esecutiva deve essere applicata una sanzione accessoria 3 F i r m a t o D a :

G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7