Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14099/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation supervision order regarding social service assignment outcome.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14099/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Calogero Paternostro against a Palermo probation supervision order. The lower court denied the objection to a negative outcome of the social service probation assignment, ruling that the defendant's conduct during the period was insufficient for social recovery despite his compliance with other rules. The court held that mere unverified complaints from an ex-partner, who had also committed offenses, could not override the global assessment of the defendant's behavior during the alternative measure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.; Art. 47, ordinamento penitenziario: When assessing the negative outcome of a social service probation assignment, the court must evaluate the global conduct during the measure rather than isolated unverified complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation supervision appeal social service assignment outcome negative outcome assessment unverified criminal complaints global conduct evaluation alternative measure compliance recovery social period allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia illegittimità dell’ordinanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
Art. 47, ordinamento penitenziario

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
(Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv.
Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, De
Posto che non può darsi rilevanze alle condotte commesse successivamente al completamento del periodo di affidamento in prova (Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, De, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATERNOSTRO CALOGERO nato a CORLEONE il 14/09/1986 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25/10/2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l’opposizione avverso la propria ordinanza in data 25/09/2023 con la quale aveva dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concesso a Calogero Paternostro e ha disposto che il periodo dal 23/12/2019 al 10/02/2021 valesse ai fini dell’espiazione della pena. Ha determinato la pena residua in mesi sei da espiare in detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il Paternostro non aveva sempre tenuto una condotta regolare, perché era stato più volte denunciato per reati di minaccia e atti persecutori a danno della ex compagna, come risultava dalle informative dei Carabinieri acquisite agli atti.

Ha concesso per la pena residua la detenzione domiciliare in considerazione del fatto che il condannato aveva mantenuto contatti regolari con l’UEPE, rispettando le prescrizioni imposte e svolgendo attività lavorativa. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con il quale denuncia illegittimità dell’ordinanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato mere denunce della ex compagna del Paternostro, dalla quale egli aveva a sua volta aveva subito condotte illecite, perché costei si era allontanata arbitrariamente e non gli aveva più consentito di vedere i figli.

Per questi fatti egli a sua volta l’aveva denunciata e in questo contesto non poteva tenersi conto di un’iniziativa di costei, non verificata in sede giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare l’esito della misura alternativa sulla base del comportamento complessivo del condannato e dell’assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni connesse a tale misura.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuta con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Deve premettersi che «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell'affidamento in prova previsto dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l'esito occorre procedere ad una valutazione globale dell'intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato». (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01).

Posto che non può darsi rilevanze alle condotte commesse successivamente al completamento del periodo di affidamento in prova (Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008, De, Rv. 240478 – 01), certamente però possono essere prese in considerazione quelle, anche non strettamente attinenti all’osservanza delle prescrizioni, che si verificano nel corso dell’applicazione della misura alternativa. Poiché non si verte nel caso di specie di un’ipotesi di revoca del beneficio, ma di verifica dell’utilità del periodo trascorso ai fini del recupero sociale, appare corretta la motivazione del giudice di merito il quale, pur dando atto e apprezzando positivamente l’osservanza delle prescrizioni ai fini della concessione di altra misura alternativa per l’espiazione della pena residua, ha ritenuto di valutare i comportamenti del condannato nella gestione dei difficili rapporti con la ex compagna, non limitandosi ad acquisire una denuncia non verificata – come assume il ricorrente – ma prendendo in esame il certificato carichi pendenti e il suo rinvio a giudizio per reati di minaccia grave e di disturbo, commessi nel luogo dove la donna si è trasferita e nel periodo in cui era sottoposto alla misura alternativa.

Sicchè il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dai vizi denunciati.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ne consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e