Italian Court allows appeal against prison work revocation, overturning prior administrative nature ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the President of the Supervision Tribunal's decision declaring the appeal inadmissible. The prisoner argued that revoking external work access is a judicial act subject to appeal, contrary to the lower court's view that it was merely administrative. The court ruled that external work is a fundamental right essential to rehabilitation, requiring judicial protection and contradicting previous precedents that treated such decisions as non-appealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; The revocation of a detainee's external work admission constitutes a judicial decision affecting a fundamental right, making the appeal to the Supervision Tribunal admissible and the prior administrative classification legally erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Jaite Mohamed nato in MAROCCO il 03/09/1989 avverso il decreto del 23/09/2024 del PRESIDENTE DEL TRIB. SORVEGLIANZA di Torino udita la relazione del Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Vincenzo Senatore, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 23 settembre 2024 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal condannato Mohamed Jaite contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Novara con cui è stata revocata l’ammissione del condannato al lavoro esterno. Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto ha ritenuto che il provvedimento del magistrato avesse natura amministrativa, ed, in quanto tale, non fosse impugnabile.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l'ammissibilità dell'impugnazione contro il provvedimento del magistrato che decide sulla ammissione al lavoro esterno è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il decreto impugnato è stato emesso in violazione di legge.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene «ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea ad incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Massetti, Rv. 281285, conforme Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, Brandoli, Rv. 273862). L’orientamento è stato riproposto di recente anche da Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep 2023, Picozzi, n.m., che ha evidenziato che a fondamento dell'orientamento “si pongono, in primo luogo, considerazioni sulla qualificazione del lavoro quale diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto.
In tal senso, sia Corte cost. n. 532 del 2002 che Sez. 1, n. 20171 del 10/02/2009, Guttuso, Rv. 244066. In ogni caso, benché il lavoro prestato dal detenuto si atteggi in termini del tutto peculiari, lo stesso non può soffrire limitazioni di tutela al punto da collocarle al di sotto della soglia minima che deve assistere ogni rapporto subordinato. E' azionabile, da parte del detenuto, il diritto a tutelare le pretese che hanno origine dalla prestazione lavorativa e che possono sostanziarsi nella stessa ammissione o revoca al lavoro da svolgersi anche fuori dal luogo di detenzione.
In tal senso è stata richiamata Corte cost. n. 341 del 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen. in quanto contenente la previsione di «regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali». Anche Corte cost. n. 526 del 2000 ha affermato principi rilevanti in materia precisando che «sarebbe (...) vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale”.
Deve ritenersi, pertanto, ormai superato il difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272284, Sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Montrucchio, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Nistri, Rv. 202083, che avevano ritenuto fosse inammissibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di ammissione o di revoca al lavoro all'esterno, cui attribuivano natura meramente amministrativa. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.
P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorve